F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009   VERTENZA: all Giuseppe PERDICUCCI  / A.S.D. Pol. GIOIOSA   ( 5

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009

  VERTENZA: all Giuseppe PERDICUCCI  / A.S.D. Pol. GIOIOSA

  ( 53/89 )

  ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 7.11.2008, l’allenatore di Base Giuseppe Perdicucci, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da  parte della Società A.S.D. Polisportiva Gioiosa, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia  L.N.D., il pagamento della somma di €. 2.500,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, quale saldo residuo del premio di tesseramento, come pattuito con accordo sottoscritto tra le parti il 12/07/2007, di €. 6.000,00 da versare in nove rate di €. 666,00 cadauna, per la stagione sportiva 2007/2008.

Il contratto risulta essere stato regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sicilia  L.N.D., così come si evince dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio.

 Il ricorrente comunicava, altresì, di essersi dimesso dall’incarico di allenatore della prima squadra il 31.01.2008.

La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con lettera del 2.12.2008, affidava le proprie controdeduzioni allo Studio Legale dell’Avv. Carmelo Merlo che, con comunicazione del 3.12.2008, contestava quanto asserito dal ricorrente e, in particolare,  che “si dimetteva il 29.01.2008, senza mai comunicare tale decisione alla Società che veniva a conoscenza di tale comportamento dal comunicato ufficiale n. 42  del 5.03/2008, dopo un mese e 7 giorni dalle dimissioni”.

Tale comportamento, continua nella missiva l’Avv. Carmelo Merlo, metteva la Polisportiva Gioiosa nelle condizioni di non poter tesserare altro allenatore perché vincolato al ricorrente e pertanto, la Società rischiava la retrocessione.

Contestava, altresì, l’importo richiesto dall’allenatore Perdicucci pari ad €. 2.500,00, in quanto non spettante la somma di €. 266,00 quale rateo non dovuto dal 29.01.2008 al 10.02.2008, atteso che già per questo periodo lo stesso si era dimesso.

Inoltre, la Società convenuta comunicava che l’allenatore, non presentandosi, racava danni ammontanti ad una somma non inferiore ad €. 5.000,00, dei quali si chiedeva per parte di essi la compensazione con quanto richiesto dal ricorrente, mentre per la restante parte si chiedeva di ingiungere il pagamento al Perdicucci.

Chiedeva, infine, l’inammissibilità della richiesta del ricorrente il quale in calce al reclamo elenca gli allegati, ma mentre indica i primi due, il terzo lo connota come “altri allegati”, ciò rende inammissibile l’esposto poiché non consente alcuna difesa.

Con raccomandata del 10.12.2008, l’allenatore ricorrente, a mezzo  del suo legale, ribadiva alle controdeduzioni della Società dichiarando di essersi dimesso il 29.01.2008, ma ciò avveniva a seguito di rissa scoppiata al campo sportivo, in occasione della partita contro il Rodi Milici.

Comunica, altresì, che dimissioni venivano comunicate verbalmente innanzi a tutti i giocatori e ai dirigenti della Polisportiva Gioiosa, per protestare contro la violenza evidenziata nella circostanza sopra citata, tanto è che il Presidente nell’intervista data al giornale “Gazzetta del Sud”, riportava le dimissioni annunciate dal ricorrente.

Ribadiva, ancora, la sua richiesta e che quanto lamentato dalla Società Gioiosa, circa i ratei dovuti, la rata del 10.02.2008 si riferisce al mese di gennaio 2008.

Comunicava, altresì,  che “circa gli altri allegati” non sono altro che una ricevuta di raccomandata della comunicazione alla Lega delle avvenute dimissioni.

Insisteva, pertanto, nelle richieste avanzate nella vertenza e ribadiva la condanna della Società al pagamento dei ratei non pagati, oltre interessi e rivalutazioni, alle spese legali ed al risarcimento del danno non patrimoniale per plurime violazioni – contrattuali ed offese personali.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Perdicucci Giuseppe è meritevole di accoglimento.

Tanto premesso, vanno riconosciuti al ricorrente il pagamento di €. 2.500,00 che sono le somme spettanti fino alla data delle sue dimissioni verbali, oltre ad €. 30,00 per interessi equitativamente calcolati.

Nulla è dovuto per le spese legali ed altri danni richiesti.

La Società Polisportiva Gioiosa avrebbe dovuto contestare l’abbandono dell’allenatore agli allenamenti ed alle partite con l’avvio delle procedure previste dall’art. 44, punto 1, del Regolamento della L.N.D. con la segnalazione alla Procura Federale del comportamento tenuto dal Tecnico.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Perdicucci Giuseppe e dichiara l’obbligo della Polisportiva Gioiosa di pagare la somma di €. 2.500,00 a saldo delle sue spettanze oltre ad €. 30,00 per interessi equitativamente  calcolati per un totale di €. 2.530,00.

A tale cifra andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.

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