F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009 VERTENZA: all. Giuseppe LUCIA / Pol.  D.  PARTINICO ( 58/89 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009

VERTENZA: all. Giuseppe LUCIA / Pol.  D.  PARTINICO

( 58/89 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Domenico CARRETTA

Con ricorso del 24 novembre 2008 l’allenatore dilettante signor Giuseppe Lucia assistito dal proprio legale,cui ha conferito specifico mandato al riguardo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Polisportiva Dilettantistica Partinico nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del C. R. Sicilia LND.

Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 5 settembre 2007, la suindicata società si era impegnata a corrispondere al signor Giuseppe Lucia un premio annuale di tesseramento di € 4.000,00 (Quattromila/00) in 4 mensilità di € 1.000,00 (Mille/00) ciascuna e più precisamente il 30 ottobre ed il 30 dicembre 2007 ed il 28 febbraio e 30 aprile 2008; a queste cifre andava aggiunto il rimborso spese limitato all’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di giuoco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Con il reclamo in esame si chiede a questo Collegio di far obbligo alla Polisportiva Dilettantistica Partinico di corrispondere all’allenatore la somma di € 6.140,00 (seimilacentoquaranta/00) così determinata:

-  € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) quale residuo premio di tesseramento;

-  € 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00) per rimborso spese per indennità chilometrica (distanza tra Palermo e Partinico = 50 Km. per 0,30 [1/5 costo della benzina] =15,00 per 4 [3 allenamenti + partita] = 60,00 per 4 settimane mensili = 240,00 per 11 mesi = 2.640,00;

oltre agli interessi di mora maturati e maturandi.

Il signor Lucia fa presente inoltre che, prima di adire il Collegio Arbitrale, aveva fatto sollecitare detto pagamento dal suo legale tramite raccomandata A.R. del 15 settembre 2008, raccomandata di cui fornisce copia unitamente alla ricevuta di ritorno debitamente sottoscritta. Di detto invito non ha ricevuto alcun riscontro.

Con raccomandata del 2 dicembre 2008 il Segretario del Collegio ha invitato la Polisportiva Dilettantistica Partinico a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.

Il Segretario del Collegio inoltre, con un fax del 4 dicembre 2008, ha richiesto al Comitato Regionale Sicilia di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il Comitato Sicilia , con un fax dell’11 marzo 2009,ha inviato copia del documento regolarmente depositato.

Il Presidente della Polisportiva Dilettantistica Partinico, con lettera raccomandata dell’11 dicembre 2008, nel confermare il rapporto intercorso con il signor Giuseppe Lucia, ha altresì affermato che:

a)  in deroga alle modalità di pagamento previste dal contratto, era stato stabilito che i quattromila euro che dovevano essere pagati in quattro rate di mille euro sarebbero stati erogati in otto rate mensili di cinquecento euro ed a quest’ultima somma sarebbero stati aggiunti centosessanta euro “a titolo di rimborso spese carburante”;

b)  “tali importi sono stati erogati regolarmente come da elementi in nostro possesso”;

c)  il Sig. Lucia non aveva voluto mai sottoscrivere le relative quietanze anche se invitato a farlo diverse volte;

d)  a fronte di tale diniego,la società, cautelativamente, aveva deciso di trattenere l’importo dell’ultima rata di 500 euro (premio di tesseramento) e di centosessanta euro (indennità chilometrica), ripromettendosi di effettuare il pagamento allorché l’allenatore avesse sottoscritto le quietanze dei precedenti pagamenti.

Il legale del signor Giuseppe Lucia, con raccomandata del 19 dicembre 2008, ha replicato osservando che:

I.  “Nessuna diversa modalità di pagamento rispetto a quanto previsto contrattualmente è stata mai pattuita dalle parti.”

II.  “Nessun importo mensile è stato versato dalla Società ad eccezione di un acconto di € 500,00 di cui viene dato atto dal Sig. Lucia Giuseppe con lo stesso ricorso introduttivo del procedimento arbitrale.”

III.  “Il rimborso spese carburante viene indicato in misura inferiore rispetto a quanto previsto contrattualmente e specificatamente indicato nel ricorso.”

IV.  “Nessuna prova viene fornita in merito ad eventuali pagamenti che pertanto vengono contestati dal ricorrente.”

Il legale pertanto conferma la richiesta formulata nel ricorso introduttivo.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che Polisportiva Dilettantistica Partinico non ha dimostrato con nessun mezzo gli asseriti pagamenti effettuati al signor Giuseppe Lucia e che nulla ha ritenuto di contro dedurre alle affermazioni del legale dell’allenatore, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Polisportiva Dilettantistica Partinico di corrispondere all’allenatore signor Giuseppe Lucia la somma di € 6.140,00 (Seimilacentoquaranta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007/2008 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 80,00 (ottanta/00) per complessivi € 6.220,00 (Seimiladuecentoventi/00).

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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