F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009 VERTENZA:all.Raoul ALBANI / A.S. SISAS Perugia Calcio a Cinque   ( 27/89 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009

VERTENZA:all.Raoul ALBANI / A.S. SISAS Perugia Calcio a Cinque

  ( 27/89 )

  ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Gianfranco RICCI

L’allenatore Raul Albani, con domanda del 26 Giugno 2008 ha chiesto il riconoscimento delle scadenze insolute come da accordo tipo sottoscritto tra questi e la Associazione Sportiva Dilettantistica Perugia Calcio a Cinque in data 6 Agosto 2007 e regolarmente depositata presso la Divisione Calcio a Cinque.

Il contratto prevedeva l’assunzione del signor Albani in qualità di allenatore della prima squadra della suddetta società che partecipava al campionato di Serie A1 per la stagione sportiva 2007/2008.

L’accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale di 13.000 euro da pagarsi in un'unica soluzione in favore dell’allenatore.

Nella domanda fatta a questo Collegio il signor Albani richiede l’immediato pagamento della somma complessiva di 23.100 euro suddivisa in 10.300 euro, per il mancato pagamento del premio di tesseramento, e 12.800 euro a titolo di rimborso spese di viaggio.

La società ASD Perugia Calcio a 5, invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, nulla ha controdedotto.

  P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore signor Raul Albani ed obbliga la società al pagamento della somma di 10.300 euro oltre agli interessi di mora. Per quanto riguarda il rimborso spese, la richiesta viene respinta in quanto le stesse non sono state documentate.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.

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