F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009       VERTENZA:all. Angelo  LEONE  / A.S.D.  VE

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009

 

 

  VERTENZA:all. Angelo  LEONE  / A.S.D.  VECCHIA  PESCARA  74

  ( 26/89 )

   ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI  e Gianfranco RICCI

Con ricorso dell’8 agosto 2008 l’allenatore dilettante Angelo  Leone  ha adito questo Collegio Arbitrale affinché dichiari l’obbligo per la convenuta società A.S.D. Vecchia Pescara 74 di corrispondergli la somma di euro 1.500,00 oltre agli interessi di mora ed al riconoscimento del danno da svalutazione monetaria.

A sostegno della sua richiesta il ricorrente deposita copia dell’accordo economico regolarmente depositato stipulato tra le parti il 31 agosto 2007 con il quale il signor Angelo Leone si impegnava ad allenare la squadra della A.S.D. Vecchia Pescara 74 partecipante al campionato di seconda categoria, girone C dal 18.08.2007  al 30.06.2008  dietro un compenso, quale premio di tesseramento di euro 3.000,00 da pagarsi in quattro rate due di euro  500,00 con scadenza 30 ottobre 2007 e 31 marzo 2008 e due rate di 1.000,00 euro con scadenza 31 dicembre 2007 e 30 giugno 2008.

La Segreteria di questo Collegio il 30 settembre 2008 richiedeva alle parti di depositare nel termine di otto giorni le proprie controdeduzioni.

La società A.S.D. Vecchia Pescara 74 il 30 novembre 2008 rispondeva precisando che l’allenatore aveva percepito nel mese di dicembre 2007 la somma di euro 1.500,00 in contanti e, che a fine gennaio 2008 aveva percepito un’altra somma di euro 500,00 in contanti più due assegni bancari di 500,00 euro ciascuno pertanto si ritiene che il signor Leone sia stato pienamente soddisfatto.

A tal proposito sono state allegate le copie degli assegni bancari della Unicredit Banca del valore di 500,00 euro cadauno.

Il Collegio esaminata la documentazione prodotta ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per la cifra richiesta, in quanto la società convenuta, invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata del 12.01.2009 a replicare la memoria difensiva avversaria, non ottemperava a ciò nel termine previsto, omettendo di rimettere al ricorrente le proprie controdeduzioni con quanto allegato.

   P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore signor Angelo  LEONE  ed obbliga la società A.S.D. Vecchia Pescara 74 al pagamento della somma di euro 1.500,00 oltre agli interessi di mora calcolati a far data dalla presente domanda, per euro 30,00 per un totale di 1.530,00 euro.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva  nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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