F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008   VERTENZA:all. Giovanni MARICCA  /  U.S.  MONREALE  A.S.D.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008

  VERTENZA:all. Giovanni MARICCA  /  U.S.  MONREALE  A.S.D.

   (144/78 )

   ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Angelo AGUS

Con ricorso  del 21.05.2008  l’allenatore dilettante  MARICCA  GIOVANNI,  regolarmente iscritto nei ruoli della S.T.F. della F.I.G.C. adiva questo Collegio Arbitrale finchè gli venisse riconosciuto da parte della società U.S. MONREALE A.S.D. partecipante al campionato regionale di Eccellenza la somma di euro 1.500,00 a saldo del premio di tesseramento ed euro 2.692,00 (Km. 8.972,8 x 0.30) per rimborso spese da Carbonia a S. Gavino Monreale, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi di mora per il ritardato pagamento per un totale di euro 4.192,00.

A sostegno del ricorso produceva copia del contratto regolarmente depositato che prevedeva il pagamento della somma di euro 7.500,00 da liquidarsi in quattro rate di euro 1.875,00 cadauna con scadenza 30/09 – 30/11  2007  e  30/01 – 30/03 -  2008 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Eccellenza regionale per il periodo dal 13.08.2007 al 30.06.2008.

Allegava, inoltre copia della lettera di esonero del 13.11.2007, nonché copia rilasciata dall’ACI attestante la distanza chilometrica tra Carbonia luogo di residenza e San Gavino Monreale  sede della squadra.

La società U.S.MONREALE A.S.D.,su invito della Segreteria,presentava proprie controdeduzioni affermando che al signor Maricca era stato riconosciuto l’intero importo così come pattuito, mentre si oppone alla richiesta di rimborso spese in quanto l’allenatore aveva deliberatamente cambiato i programmi di allenamento passando da quattro a tre settimanali contravvenendo all’accordo scritto, inoltre come attestato dal signor Pusceddu Alessio per il periodo che va dal 20 agosto al 25 ottobre il signor Maricca viaggiava e turnava il viaggio con altri quattro giocatori provenienti dalla stessa zona di sua residenza, di conseguenza il rimborso spese sarebbe di molto inferiore e precisamente i chilometri sarebbero 5.934 e non 8.972,8 come dichiarato e ne consegue che il rimborso ammonterebbe ad euro 1.186,80 infine andrebbero decurtati 40,00 euro anticipati dalla società per il vitalizio nelle trasferte e nei ritiri partita  ed  euro 82,68 quale costo dell’abbigliamento sportivo, voci non contemplate nel contratto.Si contesta anche il costo del carburante che in quel periodo era di euro 1,35 al litro di cui 0,27 al Km. e non 0,30.

Il  18 giugno 2008 il signor Mariccia presentava proprie controdeduzioni con le quali comunicava di essere stato soddisfatto per quanto concerne la somma residuale del premio

tesseramento, mentre ribadisce che l’attività svolta per la società U.S. MONREALE A.S.D. è consistita per il periodo dal 13.08.2007 al 13.11.2007; in tredici settimane complete di allenamenti più dieci partite di campionato, più due partite di Coppa Italia e quindi si reitera la richiesta di euro 2.692,00 per rimborso spese.

Il Collegio esaminata la documentazione ritiene che il ricorso vada accolto parzialmente,in quanto l’allenatore è stato soddisfatto totalmente per quanto riguarda il premio tesseramento,avendo ricevuto successivamente  alla presentazione del ricorso il rimanente saldo di euro 1.500 ritualmente richiesto.

Va riconosciuto il rimborso spese così come richiesto dall’allenatore,avendo dato prova dettagliata dei viaggi effettuati,mentre la società non ha dato prova di quanto asserito nelle controdeduzioni.P.Q.M.

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società  U.S. MONREALE A.S.D.  di pagare al signor MARICCA  Giovanni  la somma di euro  2.692,00 a titolo di rimborso spese.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C. G.S..

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