F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Angelo MIELE /  A.S.D. SPORTING PONTECORVO 1926 (145/78)

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008

VERTENZA: all. Angelo MIELE /  A.S.D. SPORTING PONTECORVO 1926

(145/78)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI

L’allenatore di base Angelo MIELE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 28.05.2008, adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della  A.S.D. SPORTING PONTECORVO 1926, partecipante al campionato di 1^ Categoria Regionale Lazio, il pagamento della somma di €. 3.000,00, quale premio di tesseramento per la conduzione tecnica della 1^ Squadra, per la stagione sportiva 2007/2008.

Il ricorrente richiedeva, altresì, il riconoscimento degli interessi legali, la svalutazione monetaria ed il soddisfo di ogni eventuale ed ulteriore occorrenda.

Il ricorrente a dimostrazione del suo assunto allegava copia dell’accordo sottoscritto, in data 16.01.2008, con il rappresentante della A.S.D.SPORTING PONTECORVO 1926, da cui si evince che, con decorrenza 15.01.2008 e fino al 15.05.2008, allo stesso dovevano essere corrisposti € 3.000,00, suddivisi in quattro rate di € 750,00 cadauno, con scadenze al 15.02.2008; 15.03.2008; 15.04.2008 e 15.05.2008.

Il contratto sopra citato veniva regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Lazio della F.I.G.C.–L.N.D., in data 21.01.2008, come da comunicazione fornita dalla Segreteria del sopra citato Comitato.

La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con lettera raccomandata del 4.06.2008, non faceva pervenire alcuna controdeduzione.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento.

Pertanto, vanno riconosciuti all’allenatore Angelo MIELE la somma di € 3.000,00 a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento relativo alla stagione sportiva 2007/2008, oltre ad  € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.020,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto e dichiara l’obbligo della Società A.S.D. SPORTING PONTECORVO 1926 di pagare all’allenatore MIELE Angelo la somma di € 3.000,00, per premio di tesseramento oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.020,00 a saldo di quanto spettante.

A tale somma andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previsti dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art 8 comma 15 del C.G.S.

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