F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: All. Francesco GERMANO / NUOVA POLISPORTIVA TARSIA ( 143/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA: All. Francesco GERMANO / NUOVA POLISPORTIVA TARSIA
( 143/78 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI
L’allenatore di base GERMANO Francesco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 26.05.2008, adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della NUOVA POLISPORTIVA TARSIA, partecipante al campionato di 1^ Categoria Regionale Calabria, il pagamento della somma di €. 4.500,00, a saldo del premio di tesseramento e di € 1.056,00 per rimborso spese viaggi, per un totale di € 5.556,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A sostegno di quanto assunto il ricorrente allegava copia dell’accordo stipulato, in data 22.09.2007, con il rappresentante della società Nuova Polisportiva Tarsia, da cui si evince che per lo svolgimento del ruolo di allenatore della 1^ Squadra, per la stagione sportiva 2007/2008, allo stesso spettavano € 7.000,00, ripartiti in tre rate di € 2.333,00 cadauno, con scadenze al 20.09.2007; 30.12.2007; 30.04.2008.
Venivano, altresì, riconosciuti i rimborsi spese viaggi, così come indicati dalle vigenti normative.
Il contratto sopra citato veniva regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.–L.N.D., in data 22.09.2007, così come da comunicazione della Segreteria del sopra citato Comitato.
La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con lettera raccomandata del 4.06.2008, nulla faceva pervenire alla Segreteria del Collegio, anche perché tale comunicazione scritta non è stata ritirata presso l’Ufficio Postale in quanto sulla busta vi è la scritta”COMPIUTA GIACENZA”.
Il Collegio Arbitrale osserva che, la circostanza che la società non ha provveduto al ritiro della raccomandata, inviata per le eventuali controdeduzioni, non può essere motivo di non accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente GERMANO Francesco.
Dalla scheda anagrafica rilasciata dalla F.I.G.C., risulta che l’indirizzo della società, a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni del caso, è esattamente quello riportato sulla raccomandata non ritirata all’Ufficio Postale e nessuna variazione è stata comunicata.
Tanto premesso, il ricorso proposto dall’allenatore GERMANO Francesco appare fondato e va accolto;pertanto, vanno riconosciuti € 4.500,00 a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento, di € 1.056,00 per spese viaggi debitamente documentate per un totale di € 5.556,00. A questa somma vanno aggiunti € 45,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.601,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto e dichiara l’obbligo della società NUOVA POLISPORTIVA TARSIA di pagare all’allenatore GERMANO Francesco la somma di € 5.556,00, oltre ad € 45,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.601,00 a saldo di quanto spettante.A tale somma andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previsti dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art 8, comma 15 del C.G.S.
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