F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Massimo INDRAGOLI / A.S.D. CASCINA Calcio ( 131/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008

VERTENZA: all. Massimo INDRAGOLI / A.S.D. CASCINA Calcio

( 131/78 )

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Gabriele GIOVANNINI

L’allenatore dilettante Indragoli Massimo, regolarmente iscritto nei ruoli federali, patrocinato dallo Studio Legale Pardini, con ricorso datato  8\05\2008, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 11500,00 mai percepito, oltre interessi, nei confronti della ASD Cascina Calcio partecipante al campionato di Serie “D” Comitato Interregionale LND, stagione 2007\08, così come previsto dalla scrittura privata stipulata il 25\08\2007 e regolarmente depositata presso il Comitato Interregionale.

Lo stesso ha comunicato di essere stato esonerato con racc. a.r. del 6\11\2007 dalla Società ASD Cascina Calcio.

La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc.te del 26\05\2008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e al Comitato Interregionale la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.

La società ASD Cascina Calcio con nota del 5\06\2008 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore, esibendo due matrici di assegni emessi in suo favore per un totale di € 2600,00 e da questi incassati

l’11\09\07 e il 17\10\07, per cui gli era solo debitrice di € 8900,00 pronta ad onorare.

In data 23\06\2008 l’allenatore Indragoli Massimo con propria comunicazione chiariva gli aspetti d’incasso e la motivazione degli stessi dichiarando che si riferivano ad “un compenso extra contratto per rimborso spese”  e ad “un premio per passaggio turno di Coppa Italia”.

Questo Collegio, alla verifica delle ricevute di pagamento effettuate dalla società, atteso che il pagamento, proprio in quanto avvenuto durante la vigenza del rapporto contrattuale, non può che riferirsi al contratto medesimo non avendo, altresì, fornito il ricorrente prove contrarie,

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Indragoli Massimo e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD Cascina Calcio di corrispondere la somma di € 8900,00 a saldo del premio tesseramento oltre interessi equativamente calcolati per € 110,00 per un ammontare complessivo di  € 9010\00 (novemiladieci\00).

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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