F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all. Francesco RUSSO / A.S.D.  CAPO d’ORLANDO   (

  F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008

VERTENZA:all. Francesco RUSSO / A.S.D.  CAPO d’ORLANDO

  ( 129/78 )

  ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO

Con ricorso  del 5.05.2008  l’allenatore dilettante  RUSSO  Francesco regolarmente iscritto nei ruoli della S.T.F. della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto da parte della società ASD CAPO d’ORLANDO il pagamento della somma di euro 8.500,00 a seguito dell’esonero del 14.10.2007 quale premio tesseramento pattuito con l’accordo economico regolarmente depositato stripulato tra le parti il 25.08.2007, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Detto accordo prevedeva il  pagamento della somma di euro 8.500,00 quale premio di tesseramento da corrispondersi in tre rate di euro 2.000,00 con scadenza 30/10;  30/12  2007 e  28/2/2008 ed una rata di 2.500,00 euro con scadenza 30/04/2008, per la conduzione della squadra partecipante al Campionato di Promozione Regionale Siciliana per la stagione sportiva 2007/2008.

Il 26 maggio 2008 la Segreteria del Collegio invitava le parti a produrre  proprie controdeduzioni.

Il 5 giugno 2008 la società ASD CAPO d’ORLANDO controdeduceva alla richiesta dell’allenatore eccependo il fatto che non aveva comunicato la possibilità o meno di continuare a condurre la squadra per la stagione sportiva 2007/2008.

Il signor RUSSO al termine della gara ASD CAPO d’ORLANDO – PRO CASTELDACCIA valevole per la 6^ giornata di campionato, persa per 0 – 1 chiedeva un incontro con la dirigenza e manifestava di prendersi un periodo di riflessione, lontano dalla squadra, ma nonostante gli inviti da parte di alcuni dirigenti ed eventuali ripensamenti, il signor Russo rimaneva fermo nella sua posizione, riservandosi comunque a distanza di una quindicina di giorni di fornire una decisione definitiva.

A seguito di questo incontro la società provvedeva ad affidare la squadra all’allenatore in seconda signor Roberto Letizia, confidando in un suo immediato ritorno.

Per l’attività prestata fino al 14.10.2007 il signor RUSSO riceveva una somma di 1.400,00 euro tramite due assegni uno di 1.000,00, l’altro di 400,00 euro.

Per quanto esposto si chiedeva il rigetto del ricorso.

Il 28 giugno 2008 il signor RUSSO presentava proprie osservazioni in risposta alle controdeduzioni della società reiterando le proprie ragioni così come esposte nel ricorso, nel contempo precisa di aver ricevuto la somma di 1.400,00 euro pertanto richiede la rimanenza  di 7.100,00 euro oltre agli interessi di mora.

Il Collegio esaminata la documentazione ritiene  il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto il signor RUSSO ha cessato l’attività con la società A.S.D. CAPO d’ORLANDO il 14.10.2007. 

Non possono essere prese in considerazione le osservazioni della società in quanto nell’ipotesi sostenuta che l’allenatore aveva spontaneamente abbandonato l’attività, per tutelarsi la stessa aveva la possibilità di invocare l’intervento degli Organi di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società A.S.D.CAPO d’ORLANDO di corrispondere al signor RUSSO  Francesco la somma di euro 7.100,00 quale residuo del premio tesseramento pattuito con l’accordo economico del 25.08.07, oltre agli interessi equitativamente calcolati di euro 90,00  per un totale di euro 7.190,00  fino all’effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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