F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 16/07/2009 (350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO RUSCONI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO PAL
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 16/07/2009
(350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO RUSCONI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), ANGELO PALMAS (Direttore Sportivo e Gestionale e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl), LUCIANO DEIANA (dirigente e Legale rappresentante della Soc. Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 8404/1264pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).
Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 19.6.2009 nei confronti di:
● Sig.ri Franco Rusconi, Angelo Palmas, Luciano Deiana, per la violazione di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo IV, in relazione all’art. 8, co. 5, del CGS e dall’art. 90, co. 2, delle NOIF;
● La Società Olbia Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.
All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Franco Rusconi, Angelo Palmas, Luciano Deiana e la Società Olbia Calcio Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per i Sig.ri Franco Rusconi, Angelo Palmas, Luciano Deiana, sanzione dell’inibizione per giorni 45 ciascuno, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 20 di inibizione ciascuno”); (“pena base per la Società Olbia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS ad € 5.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) ciascuno, ai Sig.ri Franco Rusconi, Angelo Palmas, Luciano Deiana e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Olbia Calcio
Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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