F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 22/07/2009 (367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DIEGO SIMOES DE SOUZA (tesserato per la Soc. Calcio Padova SpA) (nota n. 8579/511pf08-09/AM/m
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 22/07/2009
(367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DIEGO SIMOES DE SOUZA (tesserato per la Soc. Calcio Padova SpA) (nota n. 8579/511pf08-09/AM/ma del 25.6.2009).
Il procedimento. Con provvedimento del 25 giugno 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Diego Simoes De Souza, tesserato della Società Padova Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, con riferimento all’art. 92, co. 2 delle NOIF, per avere, in quanto tesserato con la Società Padova Spa, come giovane di serie, senza preavviso alcuno, disertato gli incontri e gli allenamenti in programma per il periodo 25-31 ottobre 2008. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’ammonizione. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue. Dalla documentazione in atti emerge che il calciatore, Diego Simoes De Souza, dal sabato 25 al venerdì 31 ottobre 2008, senza dare preavviso e senza essere in alcun modo autorizzato dalla Società Padova Calcio, si allontanava dalla città di Padova, disertando in questo modo gli incontri e gli allenamenti della società sportiva in previsione per quel periodo. Nel contempo, dalle dichiarazioni rilasciate in data 11.02.2009 dal Signor Stefano Esposito, allenatore della squadra “Berretti 91” del Calcio Padova Spa, si evince che il calciatore De Souza contattava il proprio allenatore la sera del 26 ottobre 2008, comunicandogli di essere stato costretto a partire improvvisamente per Londra a causa delle gravi condizioni di salute cui versava un proprio familiare e di non aver potuto avvisare per tempo la società sportiva. L’allenatore affermava di aver avvisato immediatamente la dirigenza del Padova Calcio circa l’accaduto e precisava, altresì, che il calciatore De Souza, il pomeriggio precedente alla partenza per Londra, ossia il 25 ottobre 2008, aveva partecipato a un incontro di calcio con la squadra di appartenenza. È indubbio che la condotta posta in essere dal calciatore integri gli estremi della condotta disciplinarmente rilevante. Nel contempo, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare, non può non tenersi conto dei motivi che hanno determinato l’improvvisa partenza del calciatore, della circostanza, confermata dal suo allenatore, di averlo contattato e di avergli comunicato i motivi della partenza, della circostanza dell’impossibilità di non aver potuto avvisare
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