F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 24/07/2009  (342) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC SAGNINO ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE SINO AL 31.1.2010 AL SIG. MASSIMILIANO ABATE (dirigenteallenatore), DELL’INI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 24/07/2009

 (342) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC SAGNINO ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE SINO AL 31.1.2010 AL SIG. MASSIMILIANO ABATE (dirigenteallenatore), DELL’INIBIZIONE FINO AL 20.11.2009 AL SIG. FLAVIO SINIGAGLIA (Segretario), DELL’INIBIZIONE SINO AL 25.6.2011 AL SIG. ALBINO ROSSI (tesserato FIGC, responsabile della attività di Base presso il CP di Como), DELLA SQUALIFICA SINO AL 20.10.2009 AI SIGG.RI RICCARDO SOMADOSSI, LUCA TAFURI, DANIELE MARIA SORCE, KEVIN GOLINO, ALESSANDRO ZAMPATTI E ALESSIO BERNARDO (calciatori) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 45 del 28.5.2009).

(343) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC MASLIANICO ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE SINO AL 20.9.2009 AL SIG. NIKI D’ANGELO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 45 del 28.5.2009).

Visti gli atti; Letto il provvedimento con cui il Procuratore Federale in data 12 marzo 2009 ha deferito;

1) il sig. Massimiliano ABATE, dirigente-allenatore, tesserato con la società Maslianico fino al 30.06.08, per la violazione dell’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver integrato, con la propria condotta, la fattispecie vietata, secondo la quale a dirigenti e tesserati è fatto divieto di svolgere attività attinente trasferimenti, cessioni e tesseramenti di calciatori, se non nell’interesse della propria società, svolgendo una attività di pianificazione e organizzazione di  reclutamento calciatori e successiva migrazione di questi, verso altra società sportiva;

2) il sig. Niki D’ANGELO, tesserato con la società Maslianico, responsabile del settore giovanile, per la violazione dell’art. 1, comma 1, codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver integrato, con la propria condotta, la fattispecie vietata, secondo la quale a dirigenti e tesserati è fatto divieto di svolgere attività attinente trasferimenti, cessioni e tesseramenti di calciatori, se non nell’interesse dalla propria società, svolgendo una attività di pianificazione e organizzazione di reclutamento calciatori e successiva migrazione di questi, verso altra società sportiva; e per aver invitato il sig. Hangartner, tesserato con la società Albatese, a controllare, in qualità di “secondo”, le attività del sig. ABATE;

3) il sig. Alfredo HANGARTNER, tesserato, quale dirigente, con la società Maslianico, per la violazione dell’art. 1, comma 1, per aver raccolto l’invito dei dirigenti della Maslianico a lavorare per quest’ultima, pur essendo tesserato, con la società Albatese;

4) il sig. Abdelmalek MANAI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente svincolato;

5) il sig. Edoardo MARCHI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

6) il sig. Riccardo SOMADOSSI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

7) il sig. Luca TAFURI calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

8) il sig. Daniele Maria SORCE, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

9) il sig. Kevin GOLINO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

10) il sig. Dean Mechele LATERZA, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente svincolato;

11) il sig. Alessandro ZAMPATTI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

12) il sig. Alessio BERNARDO, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la Sagnino;

13) il sig. Glauco NOSEDA, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente tesserato con la società US Tavernola;

14) il sig. Andrea BALZAROTTI, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente non tesserato in ambito federale;

15) il sig. Lorenzo SORCE, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, con la AC Maslianico ed attualmente con la società US Tavernola. Tutti, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva, per aver avuto una condotta disciplinarmente rilevante, per l’essersi prestati all’attività di indebito reclutamento, sopra indicata, già partecipando alla riunione tenutasi presso la sede della società Sagnino nel mese di febbraio-marzo dell’anno 2008; e per avere successivamente accolto tale attività, tesserandosi per la squadra del Sagnino, ad eccezione di Glauco Noseda, di Andrea Balzarotti e di Lorenzo Sorce; tutti, infine, per avere interrotto indebitamente la partecipazione agli allenamenti e per aver omesso di prendere parte alla gara del 19/04/2008 per la società Maslianico per la quale erano tesserati;

16) il sig. Flavio SINIGAGLIA, segretario della società Sagnino, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver presto la propria opera in favore dell’attività sopra ascritta al sig. Abate, per il quale, in particolare, prenotava il terreno di gioco;

17) il Mauro BIANCHI, vice presidente società Sagnino, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver avviato attività di reclutamento, insieme ad altri dirigenti della Sagnino e con il sig. Albino Rossi, dirigente responsabile dell’Attività di Base del Comitato Provinciale di Como, coinvolto nella riunione “programmatica” sopra descritta, insieme ai genitori dei ragazzi interessati dall’attività di reclutamento;

18) il sig. Albino ROSSI, tesserato Figc, Responsabile della attività di Base presso il Comitato provinciale di Como, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva, per aver partecipato alla riunione “programmatica” sopra descritta, insieme ai genitori dei ragazzi, presso la società Sagnino; nonchè per la violazione dell’art. 11 comma 1, punto E, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, circa un eventuale autorizzazione per le attività calcistiche di competenza del Comitato Regionale Lombardia, circa la categoria “giovanissimi”;

19 la società AC Maslianico ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati;

20) la società AC Sagnino, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati; Preso atto che la Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia con decisione 7 maggio 2009, pubblicata su C.U. n. 45 del 28 maggio 2009, ha dichiarato la responsabilità dei sigg. Massimiliano Abate, Niki D’Angelo,Alfredo Hangartner, Abdelmalek Manai, Edoardo Marchi, Riccardo Somadossi, Luca Tafuri,Daniele Maria Sorce, Kevin Golino, Dean Michele Laterza, Alessandro Zampatti, Alessio Bernardo, Glauco Nosedaq, Andrea balza rotti, Lorenzo Sorce, Flavio Sinigaglia, Albino Rossi per violazione dell’art.1, comma 1, CGS nonché delle società AC Maslianico ASD e AC Sagnino per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS irrogando le seguenti sanzioni: inibizione sino al 31 gennaio 2010 al sig. Massimiliano Abate, inibizione sino al 20 settembre 2009 al sig. Niki D’Angelo, inibizione sino al 20 novembre 2009 al sig. Alfredo Hangartner, squalifica sino al 20 ottobre 2009 ai sigg. Abdelmalek Manai, Edoardo Marchi, Riccardo Somadossi, Luca Tafuri, Daniele Maria Sorce, Kevin Golino, Dean Michele Laterza, Alessandro Zampatti, Alessio Bernardo,Glauco Noseda, Andrea Balzarotti e Lorenzo Sorce, inibizione sino al 20 novembre 2009 al sig. Flavio Sinigaglia, inibizione sino al 25 giugno 2011 al sig. Albino Rossi, ammenda di euro 600,00 alla Soc. AC Maslianico ASD, ammenda di euro 1.000,00 alla Soc. AC Sagnino; Letto il ricorso proposto in data 4 giugno 2009 dalla AC Sagnino congiuntamente ai sigg. Massimiliano Abate, Flavio Sinigaglia, Albino Rossi, Riccardo Somadossi, Luca Tafuri, Daniele Maria Sorce, Kevin Golino, Alessandro Zampatti ed Alessio Bernardo avverso la menzionata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia; Letto altresì il ricorso proposto in data 4 giugno 2009 dalla AC Maslianico e dal sig. Niki D’Angelo avverso la stessa decisione; Riuniti in via preliminare i due ricorsi per evidente connessione tra gli stessi; Ascoltato il sig. Niki D’Angelo assistito dal proprio legale di fiducia; Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale avv. Taddeucci Sassolini; Rilevato preliminarmente che il ricorso proposto dalla AC Maslianico ASD deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal sig. Niki D’Angelo attualmente inibito sino al 20 settembre 2009; Esaminata in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del deferimento formulata dalla AC Sagnino + 9 per violazione e falsa applicazione dell’art.32, comma 11, CGS; Rilevato che detta eccezione appare fondata giacchè è dato riscontrare dagli atti che la vicenda in esame nasce dall’esposto inoltrato alla Procura Federale dalla Società Maslianico in data 18 aprile 2008, con indagini concluse con il deferimento 12 marzo 2009 disposto (in assenza della necessaria proroga da concedersi da parte della sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale) nella stagione sportiva successiva; Considerato che l’art. 32, comma 11, (nel vecchio testo che deve utilizzarsi essendo stato modificato solo con C.U. 147/A del 28 maggio 2009) prevede che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, appare evidente che il dies a quo da prendere

in considerazione sia quello della ricezione dell’esposto che ha dato luogo alle indagini e poi al deferimento; Ritenuto che non può essere preso in considerazione come dies a quo quello dell’iscrizione del caso in esame nel Registro della Procura, giacchè in tal caso si consentirebbe all’Ufficio di far decorrere il termine a propria discrezione senza garanzia per i diritti dei terzi. Valutato che nessuna proroga è stata mai richiesta dalla Procura Federale il deferimento deve essere dichiarato inammissibile con la conseguenza dell’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia nei confronti di tutti i soggetti che hanno proposto ricorso dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale; restano pertanto esclusi da ogni favorevole conseguenza legata all’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti che detta decisione non hanno impugnato e la AC Maslianico ASD per la quale l’impugnativa viene dichiarata inammissibile. P.Q.M. In accoglimento dell’eccezione di improcedibilità del deferimento della Procura Federale ed in accoglimento del ricorso, annulla la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Lombardia con riferimento alle sanzioni irrogate alla AC Sagnino ASD, Massimiliano Abate, Flavio Sinigaglia, Albino Rossi, Riccardo Somadossi, Luca Tafuri, Daniele Maria Sorce, Kevin Golino,Alessandro Zampatti, Alessio Bernardo, Niki D’Angelo; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla AC Maslianico ASD. Nulla per le tasse non versate.

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