F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009  (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACF Milan), GIOVANNI ZAMPETTA (Dirigente della Soc. ACF Milan) E

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009

 (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACF Milan), GIOVANNI ZAMPETTA (Dirigente della Soc. ACF Milan) E DELLA SOCIETA’ ACF MILAN (nota n. 5268/830pf08-09/SS/en dell’11.3.2009).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Francesco Crudo, presidente dell’Associazione Calcio Femminile Milan, il Sig. Giovanni Zambetta, dirigente della società stessa, nonché l’Associazione Calcio Femminile Milan, contestando al primo la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS, 61, co. 1, NOIF e 40, co. 1, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti; al secondo la violazione degli artt. 1 co. 1, CGS e 61, co. 1, NOIF; alla terza, la violazione dell’art. 4 co. 1 e 2, CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva. Era stato accertato che l’Associazione Calcio Femminile Milan aveva indicato nel foglio di censimento della stagione sportiva 2008 / 2009 il Sig. Giuseppe Mincioni come allenatore e che lo aveva in tale veste utilizzato in cinque gare del campionato di serie A senza che lo stesso Mincioni risultasse tesserato per l’Associazione Calcio Femminile Milan, in favore della quale era stato tesserato nelle quattro stagioni sportive precedenti, dal 2003 al 2007. Le distinte dei calciatori dell’Associazione Calcio Femminile Milan partecipanti alle cinque gare di cui sopra risultavano sottoscritte, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, quattro dal Sig. Francesco Crudo ed una dal Sig. Giovanni Zambetta. Resiste al deferimento l’Associazione Calcio Femminile Milan, la quale, a mezzo di memoria firmata dalla Sig.ra Antonia Di Cesare, deduce che la richiesta emissione tessera di tecnico era stata firmata dal Mincioni e dalla società in data 7 settembre 2008; che essa era stata inviata al Settore Tecnico di Coverciano il 17 settembre successivo ma ad un indirizzo sbagliato per cui non era giunta a destinazione; che essa il 20 gennaio 2009 era stata di nuovo inviata al Settore Tecnico stavolta al giusto indirizzo; che il tesseramento del tecnico era stato tuttavia respinto non essendo l’interessato in regola con il pagamento della precedente iscrizione annuale all’albo del Settore tecnico; e che una volta effettuato il relativo versamento in data 1 aprile 2009, la tessera di tecnico era stata emessa con validità dal 1 settembre 2008 al 30 giugno 2009. Conclude la resistente per l’annullamento del deferimento. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto per il Crudo l’inibizione di mesi quattro, per lo Zambetta l’inibizione di mesi tre, per la società l’ammenda di € 2.000,00. La società deferita non è comparsa. Il deferimento è fondato. Risulta dai documenti acquisiti agli atti che il Mincioni aveva ottenuto il tesseramento per l’Associazione Calcio Femminile Milan quale allenatore di base a far data dal 1° aprile 2009, per cui egli non aveva titolo di partecipare alle gare di campionato disputate in date precedenti a quella di decorrenza del tesseramento; egli non aveva altrettanto titolo di essere inserito con la qualifica di allenatore nel foglio di censimento della società afferente la stagione sportiva 2008 / 2009. Vanno accolte le sanzioni formulate dalla Procura Federale, che appaiono commisurate alle violazioni accertate, ad eccezione di quella richiesta per il dirigente Zambetta, che dev’essere equamente ridotta nella considerazione che il dirigente di cui trattasi, nell’ambito della violazione che gli è stata contestata, ha la responsabilità afferente la sottoscrizione di una sola distinta gara.. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale commina al Sig. Francesco Crudo l’inibizione di mesi 4 (quattro); al Sig. Giovanni Zambetta, l’inibizione di mesi 1 (uno); all’Associazione Calcio Femminile Milan l’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila//00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it