F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009  (321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMERIGO PELLEGRINI (Presidente della Soc. Pol. Val di Sangro Srl), STEFANO ELEUTERIO (Presidente della S

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CDN del 29/07/2009

 (321) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMERIGO PELLEGRINI (Presidente della Soc. Pol. Val di Sangro Srl), STEFANO ELEUTERIO (Presidente della Soc. ASD Casalbordino ’91) E DELLE SOCIETA’ POL. VAL DI SANGRO Srl E ASD CASALBORDINO ‘91 (nota n. 7904/876pf08-09/SS/en del 3.6.2009).

Il Deferimento. La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

● Il Signor Pellegrini Amerigo, Presidente della Polisportiva Val di Sangro Srl, per violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, in riferimento agli art. 35, co. 1, 33, co. 3, e 38, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Di Marsilio Francesco di svolgere attività di accompagnatore ufficiale della squadra allievi regionali, pur non essendo in costanza di tesseramento con la Polisportiva Val di Sangro Srl e non potendo, comunque, svolgere attività diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, senza aver chiesto la sospensione volontaria dall’albo;

● Il Sig. Stefano Eleuterio, Presidente della Polisportiva ASD Calsalbordino ’91, per violazione di cui all’art. 1, co. 1, del CGS, in riferimento agli artt. 35, co. 1 e 38, co. 1, e degli artt. 24 e 38, co. 4, del Regolamento per il Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Di Marsilio Francesco di prestare la propria attività di allenatore, pur non essendo in costanza di tesseramento con la ASD Casalbordino ’91 e, inoltre, per avere permesso al Sig. Lanza Emiliano, quale istruttore di giovani calciatori, di svolgere attività di allenatore della prima squadra della società ASD Casalbordino ’91, militante nel campionato di prima categoria Girone B-Abruzzese, mansione riservata a tecnici con abilitazione di categoria superiore, come previsto dal Regolamento del Settore Tecnico;

● ASD Casalbordino ’91, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al Presidente ed ai suoi tesserati;

● Polisportiva Val di Sangro Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al Presidente ed al suo dirigente accompagnatore ufficiale della squadra.

Le memorie difensive. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, facevano pervenire memorie difensive:

● la ASD Casalbordino ’91, per contestare gli addebiti mossi;

● la Polisportiva Val di Sangro Srl e Pellegrini Amerigo, per ammettere le loro responsabilità e invocare, in virtù della loro rivendicata buona fede, una riduzione delle sanzioni previste dalla normativa federale per le fattispecie di riferimento ovvero una commutazione in prescrizioni alternative o, infine, la determinazione di esse in via equitativa.

Il dibattimento.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei Sig.ri Pellegrini Amerigo, Stefano Eleuterio e delle società Polisportiva Val di Sangro e ASD Casalbordino ’91, con la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi due di inibizione al Sig. Pellegrini Amerigo;

- Euro mille di ammenda per la Polisportiva Val di Sangro;

- mesi cinque di inibizione al Sig. Stefano Eleuterio;

- Euro cinquecento di ammenda per la ASD Casalbordino ’91;

I motivi della decisione.

La Commissione, in base ai fatti e alle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, osserva quanto segue:

a) il deferimento di Stefano Eleuterio, Presidente della ASD Casalbordino ’91, e di questo sodalizio, trae origine dal fatto che sarebbe stato consentito al Sig. Di Marsilio Francesco di prestare l’attività di allenatore della prima squadra, militante nel campionato di prima categoria Girone B Abruzzese, pur non essendo in costanza di tesseramento con detta società.

b) Con la memoria difensiva, di cui è cenno, è stata depositata agli atti la richiesta di tesseramento del prefato Sig. Di Marsilio Francesco come allenatore (inoltrata con lettera raccomandata a/r del 27.12.2008 dalla ASD Casalbordino ’91 al Comitato FIGC Abruzzese), ragion per cui il fatto appare provato, ancorché per un breve periodo.

c) In relazione, poi, al deferimento di Pellegrini Amerigo, Presidente della Polisportiva Val di Sangro Srl, che trae origine dal fatto di aver consentito al Sig. Di Marsilio Francesco di svolgere l’attività di accompagnatore ufficiale della squadra allievi regionali, pur non essendo in costanza di tesseramento con la detta Polisportiva, le indagini svolte hanno accertato documentalmente il fatto e, inoltre, in sede di audizione personale, il Sig. Di Marsilio ha ammesso di aver ricoperto tale ruolo, precisando che, solitamente, era molto presente anche perché accompagnava il figlio e qualche altro ragazzo alle partite, la domenica mattina. Per i motivi sopra esposti e visto l’art. 4, co. 1 e 2 del CGS, per il quale le società rispondono direttamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, si deve ravvisare una responsabilità diretta anche da parte della Polisportiva Val di Sangro Srl P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge:

● al Sig. Amerigo Pellegrini, la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno);

● alla Polisportiva Val di Sangro Srl, un’ammenda pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00);

● al Sig. Stefano Eleuterio, la sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici);

● alla Società Casalbordino ’91, un’ammenda pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

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