F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CDN del 30/07/2009 (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DEL CONTE (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), BIGIO LUCA GRASTA (calci
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CDN del 30/07/2009
(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DEL CONTE (nella sua qualità di Presidente della Soc. SC Domus Bresso), BIGIO LUCA GRASTA (calciatore tesserato per la Soc. SC Domus Bresso), MICHELE GRASTA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della Soc. SC Domus Bresso) E DELLA SOCIETA’ SC DOMUS BRESSO (nota n. 4035/1467pf07-08/GR/mg del 26.1.2009).
Il deferimento. Con provvedimento del 26.01.2009 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
● il Sig. Del Conte Roberto (Presidente della Società S.C. Domus Bresso);
● il Sig. Grasta Biagio Luca (calciatore della Società S.C. Domus Bresso);
● il Sig. Grasta Michele (Dirigente Accompagnatore della Società S.C. Domus Bresso);
● la Società S.C. Domus Bresso;
per rispondere, quanto ai primi tre soggetti, della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS e quanto alla società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS.
- Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva in forza della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N°. 404 del 30.01.2008, aveva partecipato alla gara Aymavilles - S.C. Domus Bresso, svoltasi in data 8.03.2008.
- Ed ancora, nell’atto di deferimento, si evidenziava che nel periodo compreso tra il 30.01.2008, data di pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo e l’ 8.03.2008, data di svolgimento della gara Aymavilles - S.C. Domus Bresso, lo stesso calciatore non aveva mai scontato la squalifica inflittagli, dal momento che compariva su tutte le distinte delle gare effettuate in tale periodo.
- Conseguentemente, di tale violazione venivano chiamati a rispondere anche il Sig. Del Conte Roberto ed il Sig. Grasta Michele, nelle rispettive qualità di Presidente e Dirigente Accompagnatore della predetta Società, per aver schierato il suddetto giocatore nella gara de qua, benché non avesse mai scontato la giornata di squalifica, nonché la stessa società sportiva a titolo di responsabilità diretta.
- Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, il Presidente della S.C. Domus Presso faceva pervenire memoria difensiva a mezzo della quale ammetteva la propria responsabilità.
- Alla riunione del 5.03.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che il comportamento contestato fosse stato già oggetto di giudizio e di conseguente sanzione da parte del Giudice Sportivo, che era stato investito della medesima questione in seguito ad un reclamo proposto dalla Società Bergamo Calcio a 5 in merito alla gara Bergamo Calcio a 5 – S.C. Domus Bresso disputatasi in data 29.03.2008, dichiarava l’improcedibilità del deferimento in conseguenza dell’applicazione del “ne bis in idem”, atteso che la questione sollevata dalla Procura Federale era stata già giudicata dal medesimo Giudice Sportivo.
- Il Procuratore Federale proponeva ricorso avverso tale decisione deducendo l’erronea valutazione operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in merito all’applicazione del principio del “ne bis in idem”.
- La Corte di Giustizia Federale, alla riunione del 9.04.2009, in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura Federale, annullava la delibera impugnata e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito.
- Nei termini assegnati, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
- Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 per il Sig. Del Conte Roberto e per il Sig. Grasta Michele, della squalifica per mesi 3 per il calciatore Grasta Biagio Luca e dell’ammenda di Euro 500,00 per la Società. Per gli incolpati nessuno è comparso. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione contestata. A tal proposito si osserva che la Corte di Giustizia Federale ha giustamente rilevato che la concreta applicazione del principio del “ne bis in idem” richiede piena identità delle fattispecie di riferimento. Orbene, nel caso di specie, risulta provato che la fattispecie posta al vaglio giudiziario del Giudice Sportivo, a seguito di reclamo della Società Bergamo Calcio a 5, era relativa alla gara Bergamo Calcio a 5 – S.C. Domus Bresso disputatasi in data 29.03.2008, mentre la fattispecie di cui all’originario deferimento era relativa alla gara Aymavilles - S.C. Domus Bresso, svoltasi in data 8.03.2008. Ciò posto, risulta documentalmente provato, ed in particolare dalle distinte di gara ed anagrafiche dei calciatori, che il calciatore Grasta Biagio Luca, benché fosse stato squalificato per un gara effettiva in forza della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N°. 404 del 30.01.2008 e pur non avendo mai scontato la stessa squalifica nel periodo compreso tra il 30.01.2008 ed il 08.03.2008, aveva partecipato ugualmente alla gara Aymavilles - S.C. Domus Bresso, svoltasi in data 8.03.2008. In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dagli odierni incolpati integra senza ombra di dubbio la violazione contestata, avendo il calciatore partecipato alla gara ed avendo il Presidente ed il Dirigente Accompagnatore schierato il medesimo giocatore nella gara incriminata. Pertanto deve affermarsi la loro responsabilità, nonché quella della società S.C. Domus Bresso ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Del Conte Roberto la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno), al Sig. Grasta Michele la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno), al Sig. Grasta Biagio Luca la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato ed alla società S.C. Domus Bresso, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
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