F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CDN del 04/08/2009 (371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO PRINCI (Presidente della Soc. Polisportiva Santa Sofia) E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SANTA SOF
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CDN del 04/08/2009
(371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO PRINCI (Presidente della Soc. Polisportiva Santa Sofia) E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SANTA SOFIA (nota n. 8661/1520pf07-08/MS/vdb del 30.6.2009).
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Domenico Princi, Presidente della Società Polisportiva Santa Sofia e la Società Polisportiva Santa Sofia, contestando al primo la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per l’addebito ascritto al proprio presidente. La società deferita aveva chiesto ed ottenuto l’anticipo dal 27 gennaio al 26 gennaio 2008 della gara di Campionato calcio a cinque femminile serie B Santa Sofia e Asigliano, adducendo a motivo della richiesta l’indisponibilità per la prima data dell’impianto sportivo, circostanza rivelatasi non veritiera in seguito ad accertamenti. All’istanza di anticipo aveva aderito la società antagonista. Il Princi ha controdedotto con memoria 23 luglio 2009, sottoscritta anche dal proprio difensore, deducendo che l’impianto nel quale il 27 gennaio 2008 si sarebbe dovuta disputare la gara, quel giorno era stato reso effettivamente indisponibile da una manifestazione di triathlon di calcetto, pallavolo e pallacanestro, avente inizio alle ore 19.00, come poteva evincersi dalla locandina promozionale, prodotta dalla resistente unitamente alla memoria. Ha aggiunto essa resistente che erano stati gli stessi organizzatori della manifestazione, avente scopi benefici, a chiedere alla società Santa Sofia lo spostamento della gara. Ha concluso per l’archiviazione del deferimento stante l’insussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti ed ha contestato la rilevanza dell’accertamento effettuato sull’impianto dal delegato regionale della Divisione Calcio a 5, che era stato espletato in orari anticipati rispetto all’inizio della manifestazione e come tali del tutto inconferenti. All’udienza odierna nessuno è comparso per i deferiti; è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto comminarsi la sanzione di un giorni 30 di inibizione per il Princi e l’ammenda di € 300,00 per la Società. Il deferimento è improcedibile. La gara in questione appartiene al Campionato di Calcio a Cinque Femminile di Serie B e dunque a campionato di competenza del Comitato Regionale di pertinenza (nella fattispecie Comitato Regionale Veneto). La Procura Federale, di conseguenza, avrebbe dovuto deferire il Pinci e
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