F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009 (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Perugina Calcio SpA), MARCO S
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CDN del 23/09/2009
(36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Perugina Calcio SpA), MARCO SCARPELLONI (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), MARIA LUISA MATTIACCI (Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del Controllo Contabile della Società Perugia Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 859/195pf09-10/SP/blp del 6.8.2009).
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:
● Covarelli Leonardo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Perugia Calcio Spa;
● Scarpelloni Marco, Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Perugina Calcio Spa;
● Mattiacci Maria Luisa, Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del Controllo Contabile, della Società Perugia Calcio Spa;
per rispondere i primi due della violazione di cui all’art. 8, co. 5, CGS, in relazione al paragrafo III, lett. B) – 4) dell’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso, entro il termine del 30 giugno 2009;
- Covarelli Leonardo e Mattiacci Maria Luisa, nelle loro rispettive qualità, per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 30 giugno 2009, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
● la Società Perugia Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti. I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali chiedono il proscioglimento da ogni addebito. All’udienza del 17 settembre 2009 il rappresentante della Procura Federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi otto di inibizione per Covarelli Leonardo, mesi sei di inibizione per Scarpelloni Marco e Mattiacci Maria Luisa, punti uno di penalizzazione ed € 1.500,00 di ammenda per la Società Perugia Calcio Spa. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate ed ha insistito per il loro proscioglimento. Dagli atti del procedimento risulta che la Co.Vi.So.C. ha accertato l’inosservanza, da parte della Società Perugia Calcio Spa, dell’adempimento previsto dal paragrafo III, lett. B) – 4) dall’allegato A del C.U. N°. 142/A del 28 maggio 20 09 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2009/2010. In particolare la Società Perugia ha depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 compreso. Tale dichiarazione era corredata dai soli modelli F 24 inviati telematicamente, senza le relative quietanze, che nonostante le richieste della Commissione di Vigilanza,
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