F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 29/09/2009  (363) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOC. ASD TENAX SPORT CLUB, DEI DIRIGENTI CARLO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 29/09/2009

 (363) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOC. ASD TENAX SPORT CLUB, DEI DIRIGENTI CARLO CASTORINA, ROBERTO ZANNINI, ANDREI SGARDI E DEI CALCIATORI MAURICIO LUIZ CORREA E MATTEO PALLOTTA, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 185 del 10.6.2009).

Visto il ricorso proposto dalla Procura Federale avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche di cui al Comunicato Ufficiale N°. 185 del 10 giugno 2009 relativa al deferimento a carico di Carlo Castorina, Mauricio Luiz Correa, Matteo Pallotta, Roberto Zannini, Andrea Sgardi e della ASD Tenax Sport Club; Rilevato che il deferimento era stato disposto nei confronti dei soggetti suindicati per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS con riferimento agli artt. 7 e 16 Statuto Federale e 34 Regolamento LND, e nei confronti della Società per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati; Preso atto che il Giudice di Primo Grado ha dichiarato improcedibile il deferimento accogliendo la tesi dei soggetti deferiti in base alla quale la denuncia per le infrazioni disciplinari contestate sarebbe pervenuta alla Procura Federale nella Stagione Sportiva 2007/2008 in data 20 marzo 2008 per fatti accaduti nell’arco temporale che va dal 2 novembre 2007 al 15 febbraio 2008, la Procura avrebbe instaurato il procedimento il 13 maggio 2008, le indagini si sarebbero concluse nella Stagione Sportiva 2008/2009 senzache fosse stata concessa proroga per l’espletamento delle indagini; Ascoltato il Sig. Carlo Castorina, in proprio e quale Presidente della ASD Tenax Sport Club, il quale ha concluso per la conferma della decisione di primo grado; assenti tutti gli altri soggetti in origine deferiti; Ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, il quale ha concluso per l’accoglimento dell’appello proposto e conseguentemente per l’annullamento della decisione di primo grado e la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche per le decisione nel merito; Dato atto che questa Commissione non può condividere la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale Marche per le ragioni che seguono; Rilevato che, ai sensi dell’art. 32, comma 11, CGS (applicabile alla fattispecie in esame nella formulazione antecedente alla modifica del 28 maggio 2009) le indagini relative ad atti denunciati nel corso della Stagione Sportiva devono concludersi prima dell’inizio di quella successiva, salvo proroghe della Corte di Giustizia Federale; Ritenuto che nel caso di specie i fatti da cui ha avuto origine il procedimento disciplinare sono stati denunciati in data 20 marzo 2008 ma la Procura ha avviato le indagini conferendo formale incarico ai propri collaboratori in data 13 maggio 2008 e dunque nella Stagione Sportiva 2007/2008 ed in epoca successiva al 15 aprile 2008, data che la Corte di Giustizia Federale (C.U. N°.1 Stagione Sportiva 2008/09) ha fissato come spartiacque per consentire la prosecuzione delle indagini attivate senza bisogno di ulteriore formale provvedimento autorizzativo; Considerato, dunque, che le indagini espletate dalla Procura Federale si sono svolte e completate correttamente in piena adesione alle disposizioni vigenti; Valutato che quanto assunto con questa decisione si pone pienamente in linea con quanto già disposto in precedenza in materia da questa Commissione Disciplinare e dalla Corte di Giustizia Federale. P.Q.M. In accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Procura Federale, si annulla la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata su C.U. N°. 185 del 10 giugno 2009 e, per l’effetto, si rimettono gli attidinanzi alla stessa Commissione per la decisione nel merito.

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