F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 29/09/2009  (47) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO MASERATI (dirigente ASD Virtus Corno) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.9.2009, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CDN del 29/09/2009

 (47) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO MASERATI (dirigente ASD Virtus Corno) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.9.2009, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 8 del 27.8.2009).

Visto il ricorso in appello proposto dal Sig. Alessandro Maserati, già Direttore Sportivo della SS ASD Virtus Corno, avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, pubblicata su C.U. N°. 8 del 27 agosto 2009; Rilevato che con detta decisione il Sig. Maserati è stato inibito per un mese a tutto il 27 settembre 2009 per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 30 Regolamento LND per avere partecipato senza la preventiva autorizzazione del competente Comitato ad un “torneo” con disputa di gare tra squadre di calciatori esordienti, torneo svoltosi in Vittorio Veneto; Ascoltato di persona il Sig. Alessandro Maserati, il quale ha concluso come da ricorso in appello per il proprio proscioglimento; Ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio il quale ha concluso per il rigetto dell’appello e la conferma della decisione impugnata; Ritenuto, in via preliminare, che per il settore di riferimento, a norma di quanto previsto dall’art. 45, comma 3, CGS, non sono impugnabili in alcuna sede le inibizioni per dirigenti fino ad un mese P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Alessandro Maserati; dispone l’incameramento della tassa versata.

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