F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 29/09/2009  (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIET

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 29/09/2009

 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO SpA (nota n. 778/036pf09-10/AM/ma del 31.7.2009).

Il deferimento Con provvedimento del 31 luglio 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Massimo Pugliese, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società U.S. Avellino Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’ art. 1, co. 1, in relazione all’art. 8, co. 15, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere in più occasioni omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nelle riunioni del 10 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009;

● la Società U.S. Avellino Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione e € 10.000,00 (diecimila/00) per il Sig. Massimo Pugliese e l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) per la Società US Avellino Spa. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue. Dalla atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante il ricevimento da parte della Lega Nazionale Professionisti – Segreteria del Collegio Arbitrale - a mezzo di lettere raccomandate a.r. dell’11 febbraio 2009 e del 3 marzo 2009, ricevute dalla Società destinataria il 17 febbraio 2009 e il 3 marzo 2009, non hanno provveduto al pagamento in favore dei beneficiari delle somme indicate nei lodi arbitrali nel termine previsto di trenta giorni, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dagli artt. 1, co. 1, e 8, co. 15, CGS. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) al Sig. Massimo Pugliese e la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla U.S. Avellino Spa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it