F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 26/10/2009 (43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLODOMIRO MUROLO (Presidente onorario della Soc. Soc. SS Cassino srl – s.s.2007/8 e 2008/9), ANTONIO LOMBARDI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 26/10/2009

(43) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLODOMIRO MUROLO (Presidente onorario della Soc. Soc. SS Cassino srl – s.s.2007/8 e 2008/9), ANTONIO LOMBARDI (Azion. Maggioranza e Legale Rappresentante Soc.Salernitana Calcio 1919 spa - s.s.2007/8 e 2008/9), FRANCESCO RISPOLI (Amministratore unico e Legale Rappresentante Soc.Salernitana Calcio 1919 spa - s.s.2007/8 e 2008/9) E DELLE SOCIETA’ SS CASSINO srl e SALERNITANA CALCIO 1919 Spa (nota N°. 931/388pf08-09/SP/blp del 13.8.2009).

Il procedimento Con provvedimento del 13 agosto 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Clodomiro MUROLO, presidente onorario della S.S. Cassino srl, per aver acquisito una posizione di controllo “ per particolari vincoli contrattuali” della Salernitana Calcio 1919 S.p.a., in violazione dell’art. 16 bis delle N.O.I.F. e degli art.1, comma 1, e 8, comma 12, del C.G.S.;

la società S.S. CASSINO s.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al suo Presidente onorario con poteri di legale rappresentanza;

Francesco RISPOLI, amministratore unico e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.a. e Antonio LOMBARDI, azionista di maggioranza, institore e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.a., per aver, nelle predette qualità, sottoscritto e comunque fatto uso dei contratti di sponsorizzazione indicati nella parte motiva dell’atto di deferimento, perfezionati e utilizzati dalla stessa società al particolare fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla società medesima, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art.1, C.G.S. e con gli obblighi di cui all’art. 8, comma2, C.G.S.;

la Soc. SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.a. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai Signori Francesco Rispoli e Antonio LOMBARDI, suoi dirigenti e legali rappresentanti. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire le rispettive memorie difensive, nelle quali: Clodomiro MUROLO, assume l’infondatezza dell’addebito disciplinare “non essendo stato dimostrato attraverso quali condotte, effettive e concrete, si sia realizzata la contestata influenza dominante sulla gestione e sulla vita societaria della SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.a.” non potendo la prova dell’ addebito risiedere “ nei trasferimenti di calciatori dalla Società campana alla SS. Cassino e viceversa, intervenuti durante le stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009”, avendo detti trasferimenti delle giustificazioni ”squisitamente calcistico-commerciali, traducendosi in operazioni utili e vantaggiose per entrambi i sodalizi”. Del resto, in casi analoghi a quello in esame, le risultanze istruttorie prese in esame dalla Commissione avrebbero avuto ben altra consistenza (cfr. vicenda Como-Genoa-Preziosi). Da qui la richiesta di proscioglimento; S.S. CASSINO srl, assume, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità del deferimento non potendo essere chiamata a rispondere per responsabilità diretta, in quanto all’epoca dei fatti, anteriori al 24 ottobre 2008, Clodomiro MUROLO non era rappresentante legale della società, avendo assunto la legale rappresentanza della società a partire dal 24 ottobre 2008, per come si evincerebbe dalla delibera dell’assemblea dei soci di pari data, regolarmente comunicata alla Lega competente, alla F.I.G.C. e alla CO.VI.SO.C; nel merito, assume l’infondatezza dell’addebito disciplinaresulla base delle medesime argomentazioni difensive svolte dal Murolo. Da qui, in  via preliminare e pregiudiziale la richiesta di improcedibilità e inammissibilità del deferimento, e nel merito il proscioglimento; Francesco RISPOLI , Antonio LOMBARDI e la Soc. SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.a, in primo luogo, contestano la presunta posizione di “influenza dominante” di Clodomiro MUROLO nella Salernitana, stante da un lato la minima differenza di partecipazione finanziaria tra il Gruppo Murolo e la società facente capo al LOMBARDI, (peraltro facilmente riscontrabile “ per tabulas “ comparando l’ammontare degli importi dei contratti di sponsorizzazione facenti capo al Gruppo Murolo con quello facente capo al LOMBARDI, al quale comunque andrebbero sommate le somme versate a titolo di anticipazione in conto finanziamento soci), dall’altro lato la circostanza che “discorriamo di contratti di sponsorizzazione di durata limitata nel tempo che non avrebbero potuto consentirgli di esercitare una posizione dominante in maniera continuativa”, fermo restando che in ogni caso le vicende relative al Murolo e alla società Cassino sarebbero estranee alla propria realtà ed alla propria compagine societaria e sportiva; in secondo luogo, assumono che i contratti di sponsorizzazione non rappresenterebbero “ forme di occulta ricapitalizzazione della società “ quanto piuttosto configurerebbero una “operazione di carattere commerciale connotata da elementi di assoluta normalità e regolarità di bilancio, secondo prassi e procedure che possono riscontrarsi in numerose altre società professionistiche” tra l’altro “ assolutamente coerenti nei propri contenuti con le peculiarità della situazione d’allora della “piazza salernitana”; in terzo luogo ritengono che la motivazione dei trasferimenti di calciatori intervenuti tra le società deferite troverebbe la sua fonte in ragioni di natura esclusivamente tecnico sportivo. Da qui, la richiesta di proscioglimento. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna degli stessi alla sanzione dell’inibizione di 1 (uno) anno, per Clodomiro MUROLO; di 2 punti di penalità e di 30.000,00 Euro di ammenda, per la S.S.CASSINO; dell’ inibizione di 6 (sei) mesi ciascuno per Francesco RISPOLI e per Antonio LOMBARDI; di 60.000,00 Euro di ammenda, per la Salernitana Calcio 1919 S.p.a . Sono altresì comparsi per i deferiti il solo Signor Clodomiro MUROLO, nonchè i difensori di tutti i deferiti, che hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il deferimento non è fondato e deve essere rigettato. La Procura assume che i deferiti, a vario titolo, avrebbero posto in essere condotte in violazione dell’art. 16 bis delle NOIF (integrato in punto di sanzioni dell’art. 8, comma 12, CGS). Più specificatamente si contesta al Signor Clodomiro MUROLO, Presidente onorario della S.S. Cassino srl con poteri di legale rappresentanza, di aver acquisito una posizione di controllo all’interno della Società SALERNITANA CALCIO 1919, in conseguenza di particolari vincoli contrattuali rappresentati da contratti di sponsorizzazione stipulati con la SALERNITANA mediante società allo stesso riconducibili, ed in particolare: - contratto di € 350.000/00 oltre IVA, stipulato in data 1 aprile 2008 da parte della Q.G. srl, società unipersonale, con socio ed amministratore il Sig. Clodomiro MUROLO. - contratto di € 350.000/00 oltre IVA, stipulato in data 1 aprile 2008 da parte della Solcesi srl, società controllata al 100% dalla MUROLO HOLDING srl, della quale il Sig. Clodomiro MUROLO ed il fratello VITTORIO, hanno la titolarità ognuno del 50% del capitale sociale; - contratto di € 1.000.000/00 oltre IVA, stipulato in data 20 aprile 2008 sempre da parte della Solcesi srl. Secondo l’assunto accusatorio, la stipula di tali contratti ed in particolare il loro quantum, avrebbe consentito al Sig. MUROLO – già titolare del 30% delle azioni della SALERNITANA (in via indiretta tramite la First Football srl e la M.D.P. srl, società anch’esse riconducibili al Sig. Clodomiro MUROLO ed ai suoi familiari) – di conseguire un “controllo di fatto” sulla stessa in virtù di particolari vincoli contrattuali. In primo luogo, occorre rilevare che l’eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata dalla difesa del CASSINO s.r.l. è fondata, non sussistendo agli atti la prova che al momento della sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione il Signor MUROLO avesse la legale rappresentanza della società CASSINO s.r.l.. Nel merito, preliminarmente, allo scopo di meglio comprendere il contesto giuridico nel quale la vicenda in esame deve essere inserita, occorre evidenziare la natura e la ratio dell’art. 16 bis delle NOIF. L’intento del legislatore sportivo è molto chiaro: impedire ad un unico soggetto, persona fisica o giuridica, di controllare, direttamente o indirettamente, più società di calcio appartenenti alla medesima sfera professionistica. In tal modo si intende contrastare l’operato di coloro che tentano di aggirare tale divieto utilizzando lo schema di società estere, o quello delle società fiduciarie. Con tale finalità l’art. 16 bis delle NOIF ripropone il medesimo contenuto dell’art. 2359 c.c.. Ne deriva che, anche con riferimento all’art. 16 bis NOIF si ha: un “controllo presunto” quando una società, la controllante, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società, la controllata. In tal caso il controllo è connaturato alla detenzione della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; un “controllo di fatto”, che invece si configura laddove esiste una disponibilità di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nelle delibere assembleari ordinarie. Orbene la differenza tra le due fattispecie è da rinvenire nella prova dell’esistenza del presupposto dell’influenza dominante, che risulta connaturata nella prima, mentre va dimostrata nella seconda; un “controllo contrattuale” cui soggiace una società rispetto ad un’ altra, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. La configurabilità del controllo esterno di una società su di un’altra, secondo l’insegnamento unanime e costante della Suprema Corte di Cassazione - consistente nella influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali – “ postula l’esistenza di particolari vincoli contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata” (cfr. per tutte Cass. 27/09/2001 n. 12094 in R.V. 549432). Ciò che rileva, pertanto, non è l’esistenza ed il tipo di vincolo contrattuale in corso tra società controllante e società controllata, quanto piuttosto il concreto atteggiarsi del loro contenuto, tale da renderlo vitale per la società controllata. Ne consegue che “l’accertamento circa l’attitudine o meno di un dato rapporto negoziale a porre una delle parti in quella particolare situazione di predominio caratteristica del controllo esterno, si risolve in definitiva in una “questio facti”. Ebbene, nel caso concreto non sussiste una prova certa, diretta a dimostrare la manifestazione di una posizione di una influenza dominante in capo al MUROLO nella SALERNITANA CALCIO. Dall’encomiabile sforzo investigativo della Procura e degli organi di controllo è emerso: - che il MUROLO tramite le società allo stesso facenti capo, ha sottoscritto contratti di sponsorizzazione per € 1.700.000/00, oltre iva; - che l’entità di tali contratti è ictu oculi da un lato palesemente abnorme se riferita alla categoria di appartenenza della SALERNITANA: abnormità tanto più evidente se si considerano le circostanze temporali in cui detti contratti sono stati sottoscritti, e cioè prima che la SALERNITANA acquisisse la certezza matematica della promozione nella categoria superiore, dall’altro lato è priva di giustificazione non potendo sortire un adeguato ritorno economico; - che dalla data di sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione si è verificato un anomalo trasferimento di calciatori tra il CASSINO e la SALERNITANA, attuato con contropartite economiche modestissime; - che a seguito e/o in vista della sottoscrizione di detti contratti, vi è stata una documentata “rivisitazione” del contenuto dei verbali riportato sul libro dell’assemblee, nonché nel Libro dei verbali del Collegio Sindacale, come accertato dalla COVISOC nel corso dell’Ispezione Tecnico-Amministrativa del 22 dicembre 2008; - che l’imputazione al conto economico dei ricavi derivanti da tali sponsorizzazioni ha consentito alla SALERNITANA di evitare perdite civilistiche la cui entità avrebbe imposto la dovuta ricapitalizzazione al fine di ottenere la legittima tempestiva iscrizione al campionato di competenza; - che indubbiamente i predetti contratti di sponsorizzazione hanno importi significativamente inversi rispetto alle quote di partecipazione detenute nella SALERNITANA rispettivamente dal Signor MUROLO e dal Signor LOMBARDI; - che è altresì indubbio che l’entità degli importi di tali contratti (a nulla rilevando se siano stati o meno onorati dal MUROLO) è di gran lunga superiore alla somma di quanto versato a vario titolo dal Signor LOMBARDI nelle casse della società, nel medesimo periodo. Ebbene, è palese che tutte tali circostanze inducono a ritenere che tra il Signor MUROLO (socio di maggioranza e attuale legale rappresentante del CASSINO e socio della SALERNITANA) ed il Signor LOMBARDI ( legale rappresentante della SALERNITANA) sono intercorsi accordi aventi una forte valenza economica, che dissimulano un intreccio economico/affaristico di non agevole comprensione, probabilmente da ricondurre, per come sostenuto dalla difesa di qualcuno dei deferiti, all’obiettivo finale di costituire un comitato di affari per la costruzione del nuovo stadio della SALERNITANA. Tuttavia, questa Commissione, pur censurando le predette condotte, ritiene non formata la prova della dedotta “influenza dominante” che il MUROLO avrebbe esercitato nell’ambito della SALERNITANA. A ben vedere infatti, non ricorrono nella fattispecie in esame quegli elementi univoci, precisi e concordanti tali da determinare un giudizio di responsabilità dei soggetti deferiti. Sotto tale profilo, non è sufficiente, come sostiene la Procura, la sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione ed il trasferimento di un certo numero di calciatori tra le due società coinvolte, per dimostrare la vietata “influenza dominante” e per attribuire alla famiglia MUROLO il controllo diretto della SALERNITANA, o meglio “una sorta di controllo economico per l’entità dei ricavi delle sponsorizzazioni”. Ciò in quanto non è sufficiente, come per il controllo societario, una mera situazione di fatto, quanto piuttosto occorre la prova di condotte mediante le quali tali influenza si sarebbe manifestata. Sennonché, è proprio la manifestazione della censurata influenza dominante che la Procura ha omesso di (o non ha potuto, suo malgrado) accertare. Le predette circostanze, per quanto ammantate da un indubbio alone di sospetto e di oscurità circa la reale volontà dei deferiti, e come tali da censurare soprattutto perché poste in essere da soggetti tesserati che peraltro rappresentano società sportive, non sono tuttavia sufficienti, a giudizio di questa Commissione, per giungere ad un inoppugnabile provvedimento sanzionatorio. Considerato quanto sopra, questa Commissione ritiene di dover rigettare il deferimento. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera: in accoglimento dell’eccezione preliminare/pregiudiziale sollevata dalla difesa della soc. Cassino srl, di dichiarare improcedibile il deferimento a carico della predetta società. Nel merito di rigettare il deferimento a carico degli altri soggetti, per le motivazioni di cui in parte motiva.

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