F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 29/10/2009 (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FARINELLI (Presidente della Soc. FC Savoia 1908), RAFFAELE CARLINO (calciatore attualmente tesserat

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 29/10/2009

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FARINELLI (Presidente della Soc. FC Savoia 1908), RAFFAELE CARLINO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Barona) E DELLA SOCIETA’ FC SAVOIA 1908 (nota n. 1135/348pf07-08/MS/vdb dell’8.9.2009). Con atto dell’8 settembre 2009, la Procura Federale deferiva a questa Commissione

Disciplinare:

● il Sig. Alessandro Farinelli, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 108, NOIF, per non aver provveduto a depositare l’atto di svincolo del calciatore Carlino Raffaele presso il competente Comitato Regionale Campania LND entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

● il Sig. Raffaele Carlino, per la violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, perché al fine di non incorrere nella violazione di cui all’art. 108, NOIF ha apposto sull’atto di svincolo, sottoscritto nel settembre 2006 con data in bianco, la data del 26 giugno 2007;

● la Società FC Savoia 1908, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio tesserato, ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, CGS.

Nel merito si osserva quanto segue;

la definitività della decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al C.U. N°. 7/D del 13 settembre 2007, in mancanza di una formale revocazione, non consente – a giudizio di questa Commissione Disciplinare – di pronunciarsi sull’autenticità o meno della sottoscrizione del Farinelli all’atto di svincolo. In ogni caso, pur considerando le testimonianze al riguardo addotte dalla Procura Federale, stante la loro provenienza ed in mancanza di perizia grafica, non sembra che – valutando nel complesso gli atti acquisiti – possa ragionevolmente e motivatamente ipotizzarsi una conclusione diversa da quella della Commissione Tesseramenti indicata, peraltro non impugnata dinanzi all’Organo di giustizia superiore e pertanto divenuta definitiva. Ne consegue che il Farinelli va prosciolto dall’incolpazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 108, NOIF, in quanto non avrebbe depositato nel termine previsto l’atto di svincolo presso il competente Comitato. La definitività della decisione della Commissione Tesseramenti, di cui al C.U. N°. 7/D del 13 settembre 2007, rende infatti, incontestabile, la non attribuibilità al deferito della sottoscrizione dello svincolo ed esclude, pertanto, che esso fosse tenuto al successivo inoltro al Comitato. Ugualmente per le medesime indicate considerazioni, il Farinelli va prosciolto dall’incolpazione di cui all’art. 1, comma 5, CGS, per avere presentato reclamo avverso l’atto di svincolo, nonostante l’avesse sottoscritto nel mese di settembre 2006 detenendo il controllo totale e diretto della Società e dichiarando di non averlo firmato. Pur ritenendo, tuttavia, l’intangibilità della decisione della Commissione Tesseramenti di cui al suddetto comunicato, relativa alla declaratoria di nullità dell’atto di svincolo del calciatore Raffaele Carlino per apocrifia della firma del Farinelli, ugualmente ad avviso di questa Commissione Disciplinare sono emersi sufficienti elementi per ritenere provata la responsabilità del Farinelli stesso in ordine alla ulteriore, contestata violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 3, CGS. Come si evince dagli atti, il Farinelli, regolarmente convocato per le date del 21 febbraio 2008 e 5 marzo 2008 dal collaboratore della Procura Federale per fornire chiarimenti sulla vicenda che lo riguardava, non è comparso ne ha fornito giustificazione alcuna sul comportamento tenuto; violando in tal modo l’obbligo di leale collaborazione con l’organo inquirente. Ugualmente censurabile, ad avviso di questa Commissione, è il comportamento tenuto dal Carlino, il quale, dopo aver sottoscritto nel settembre 2006 con data in bianco l’atto di svincolo, non lo ha, nel previsto termine, depositato presso il competente Comitato, apponendovi successivamente la data del 26 giugno 2007. Consegue infine la responsabilità, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS della Società FC Savoia di cui il Farinelli era Presidente ed il Carlino calciatore. Pertanto sanzioni adeguate sembrano quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge:

▪ al Sig. Farinelli Alessandro la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro);

▪ al Sig. Carlino Raffaele la sanzione della squalifica sino a tutto il 31 gennaio 2010;

▪ alla Società FC Savoia 1908, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)

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