F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 11/11/2009  (72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FALCO (dirigente della Soc. ASD Cavalieri del Mare di Beach Soccer) E DELLA SOCIETA’ ASD CAVALIE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 11/11/2009

 (72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FALCO (dirigente della Soc. ASD Cavalieri del Mare di Beach Soccer) E DELLA SOCIETA’ ASD CAVALIERI DEL MARE BEACH SOCCER (nota n. 1647/82pf09- 10/AM/ma del 6.10.2009).

Con atto del 06.10.2009, il Procuratore Federale Vicario, su segnalazione del Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer, Ing. Santino Lo Presti, ha deferito il Sig. Giovanni Falco, dirigente della ASD Cavalieri del Mare, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, il predetto sodalizio sportivo. Dagli atti di indagine é emerso che, all'esito della gara di finale di Coppa Italia di Beach Soccer, disputatasi a Terracina (LT) in data 31/05/2009, tra la ASD Cavalieri del Mare e il Milano Beach Soccer, un dirigente della ASD Cavalieri del Mare (Sig. Giovanni Falco), squadra classificatasi al secondo posto, in segno di protesta, a conclusione della cerimonia di premiazione, gettava il trofeo assegnato alla società sportiva di appartenenza in un cesto della spazzatura. Alla riunione del giorno 11.11.2009 il Procuratore Federale ha concluso chiedendo, rispettivamente, l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) a carico del Sig. Falco, di quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico della ASD Cavalieri del Mare. Nessuno é comparso per i deferiti, né questi hanno fatto pervenire alcuno scritto difensivo. Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, alla luce delle risultanze discendenti dagli atti di indagine e, in particolare, tenuto soprattutto conto delle dichiarazioni con cui il dirigente della ASD Cavalieri dl Mare ha ammesso di avere effettivamente compiuto il deplorevole gesto da cui ha tratto origine il deferimento de quo, la responsabilità ascritta nei riguardi del Sig. Falco emerge in tutta la sua evidenza. Infatti, é indubbio come quest'ultimo abbia tenuto un comportamento gravemente antisportivo, in spregio di tutti i basilari principi che presidiano lo svolgimento di qualsiasi genere di attività sportiva, tanto più in relazione alla conclusione di un'importante competizione ufficiale quale la Coppa Italia di Beach Soccer. L’accertamento dei profili di responsabilità a carico del Sig. Falco e, per esso, a titolo oggettivo, a carico della ASD Cavalieri del Mare, determina l’accoglimento delle richieste sanzionatorie formulate dal Procuratore Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge a carico del Sig. Giovanni Falco la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), a carico della ASD Cavalieri del Mare quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

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