F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 11/11/2009  (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ESTER RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Centro Ester) E DELLA SOCIETA’ SSD CENTRO ESTE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 11/11/2009

 (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ESTER RUSSO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Centro Ester) E DELLA SOCIETA’ SSD CENTRO ESTER (nota n. 1455/237pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).

Con atto del 28 settembre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito innanzi questa Commissione la Sig.ra Ester Russo, quale Presidente della SSD Centro Ester, all’epoca dei fatti, nonché la SSD Centro Ester, per rispondere il Presidente della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2007 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N°. 1 del 2 luglio 2007, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera, e la Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al suo Presidente. Il deferimento trae origine dalla nota inviata da codesta Commissione alla Procura Federale in data 15 aprile 2008, con la quale trasmetteva il deferimento disposto dal Presidente della Divisione Calcio Femminile nei confronti dei soggetti sopra meglio indicati, per aver contravvenuto a quanto imposto nei suddetti comunicati. La Società deferita ed il suo Presidente, hanno fatto pervenire nei termini stabiliti una memoria difensiva. Alla riunione dell’ 11 novembre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo la condanna dell’inibizione per mesi 1 (uno) per il Presidente e l’ammenda di € 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) per la Società. Dei deferiti nessuno è comparso. La tesi difensiva sostenuta dalla Centro Ester, anche se apprezzabile sia sotto il principio della correttezza e sia sotto il profilo umano, non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto proprio dalla stessa memoria difensiva emerge che nella stagione sportiva 2007/2008 non hanno partecipato al campionato imposto dalla Divisione di appartenenza, contravvenendo così a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale sopra meglio specificato. Il deferimento è fondato e provato per tabulas e pertanto meritevole di accoglimento. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge la sanzione dell’ammenda di Euro 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) alla SSD Centro Ester nonché l’inibizione per mesi 1 (uno) al Presidente Sig.ra Ester Russo.

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