F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 19/11/2009  (79) – APPELLO DEL SIG. ARTURO NOTARI (calciatore US Sanremese Calcio Srl) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6 E L’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUIT

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 19/11/2009

 (79) – APPELLO DEL SIG. ARTURO NOTARI (calciatore US Sanremese Calcio Srl) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 6 E L’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell’1.10.2009).

Con atto pervenuto in data 7 ottobre 2009, il Sig. Arturo Notari proponeva a mezzo del suo procuratore, ricorso avverso la squalifica di mesi sei e l’ammenda di € 500,00 a lui comminata dalla CDT presso il CR Liguria a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 30, comma 4, dello Statuto Federale. Il ricorrente, riproponendo le medesime tematiche rappresentate dinanzi alla Commissione di prima istanza, rileva in primo luogo “la inesistenza o inapplicabilità del c.d. “vincolo di giustizia” rappresentato nell’art. 30 dello Statuto Federale, richiamando a sostegno di questa prima argomentazione il c.d. decreto Melandri per il riordino del CONI (D. Lgvo 232/99) e la conseguente decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato contenuta nel lodo Setten/Treviso FBC 1993 e FIGC. Ad ulteriore sostegno di questa tesi, il ricorrente evidenzia come i fatti oggetto della querela, non si sarebbero svolti nel corso di una manifestazione sportiva, ma conseguenti a dichiarazioni diffamatorie rese alla stampa dal denunciato riportate dai quotidiani locali e per tale ragione non rientranti tra le c.d. controversie attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva. Rileva, il Notari, come secondo motivo di impugnazione, “la inesistenza o inapplicabilità del c.d. “vincolo di giustizia”, per mancanza di tesseramento ed inattività del Presidente Barillà successivamente al CU del CR Liguria n. 4 del 17 luglio 2008. Sostiene il ricorrente che il Presidente della USD Sanremese Calcio, Carlo Barillà, al momento in cui fu presentata la denuncia- querela, non doveva più ritenersi tesserato per essere stata la Società Sanremese Calcio, posta fra le Società inattive, per mancata iscrizione al campionato di competenza, così come pubblicato sul CU richiamato. Con un terzo motivo, il ricorrente, invoca l’assenza dell’elemento soggettivo, asserendo di aver agito in buona fede, o, comunque, di essere incorso in errore scusabile, per aver ritenuto non più necessaria l’autorizzazione degli Organi Federali ad adire la Giurisdizione Ordinaria, avendo ritenuto che la mancata iscrizione della Società Sanremese al campionato d’”eccellenza”, determinasse per il Barillà la perdita della condizione di tesserato e quindi non più soggetto alla normativa federale. Ritiene la Commissione che tutte le argomentazioni svolte non possano trovare accoglimento. Quanto al primo motivo, è costante giurisprudenza di questa Commissione ritenere la disposizione di cui l’art. 30, comma 4, Statuto Federale e la prevista clausola compromissoria, operante in tutti i casi in cui l’impulso ad instaurare un procedimento innanzi alla Giurisdizione Ordinaria, per fatti direttamente o indirettamente connessi ad attività calcistica, scaturisca dalla volontà del soggetto tesserato. Si è già detto che la richiesta autorizzazione, non comprime affatto il diritto del tesserato a rivolgersi, quando il caso lo richieda, alla Giurisdizione Ordinaria, ferma restando la esigenza degli Organi Federali di valutare, come nel caso di specie, la fondatezza della pretesa punitiva avanzata da un tesserato nei confronti di altro tesserato. Infondata appare, altresì, il secondo motivo fondato sulla ritenuta insussistenza o inapplicabilità della clausola compromissoria per la perdita della qualifica di tesserato del Barillà al momento in cui fu presentato l’atto di denuncia/querela. Il richiamato CU pone la UDS Sanremese Calcio Srl tra le Società inattive; tale condizione non comporta la cancellazione della Società che rimane pur sempre affiliata per la FIGC; ne consegue che i suoi organi rappresentativi mantengono inalterato lo status di tesserato. Quanto al terzo motivo legato alla sussistenza dell’elemento soggettivo ovvero all’errore scusabile, anch’esso non appare accoglibile. Il Notari infatti ha presentato al denuncia/querela in epoca abbondantemente precedente la scadenza del termine per proporla, risalendo i fatti al giugno 2008. L’aver proposto l’atto di richiesta punitiva senza attendere la dovuta autorizzazione, in un tempo ampiamente precedente la scadenza del termine per proporla esclude la invocata assenza dell’elemento volitivo così come escude l’errore scusabile, P.Q.M. Respinge il ricorso e, per l’effetto, dispone incamerarsi la tassa già versata.

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