F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 23/11/2009  (105) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FORLI’ FC Srl AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (de

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 23/11/2009

 (105) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FORLI’ FC Srl AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 17 del 21.10.2009).

(113) – APPELLO DEL SIG. MIRKO SPIGHI (calciatore della Soc. Forlì FC Srl) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 17 del 21.10.2009).

Con ricorso ex art. 36 del CGS, comunicato a mezzo telefax il 28 ottobre 2009, la Società FC Forlì Srl ha impugnato la decisione di prima istanza, adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna il 19 ottobre 2009 e pubblicata il 21 ottobre 2009, deducendo due motivi di censura. Avverso la medesima decisione ha proposto ricorso ex art. 36, CGS, comunicato a mezzo telefax il 28 ottobre 2009 anche il calciatore Spighi Mirko, deducendo cinque motivi di censura. La vicenda è così testualmente riassunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale, nella decisione qui impugnata: “Con nota 9.9.2009 n.1157, il Vice Procuratore Federale, - presa visione di un esposto dell’arbitro della Sezione A.I.A. di Forlì, Sig. Greggi Mirko, il quale segnalava di aver subito, unitamente ad alcuni suoi amici, atteggiamenti irriguardosi ed aggressivi, consistiti in minacce ed insulti, formulati nei suoi confronti, in due distinte occasioni, in locali pubblici del forlivese, ad opera di alcuni giovani calciatori tesserati per il Predappio e da tale Sig. Giunchi Nicola, da lui riconosciuto con certezza assoluta, poiché nelle settimane precedenti, tramite “Facebook” lo aveva offeso; - preso atto che dalla complessa attività d’indagine posta in essere per addivenire all’identificazione dei responsabili degli atteggiamenti che hanno contrassegnato i due episodi, sono stati individuati, con assoluta certezza, i calciatori Sassi Stefano, tesserato per l’AC Predappio, Giunchi Nicola, tesserato per l’AS Sammartinese Scuola Calcio, e Spighi Mirko, tesserato per il FC Forlì Srl; - avuta conferma dalle testimonianze rese da alcune persone, presenti con il Greggi nei locali, che in entrambe le circostanze, i malintenzionati avevano cercato lo scontro fisico con l’arbitro, costringendo lo stesso ed i suoi accompagnatori ad andar via dai locali per evitare la rissa che gli aggressori intendevano provocare; - preso atto delle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte dei Sigg. Giunchi Nicola, Sassi Stefano e Spighi Mirko; - ha deferito a questa Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del CGS le parti sopra interessate, perché rispondano: - il calciatore Sassi Stefano, tesserato per l’AC Predappio, della violazione dell’art.1, comma 1, e 5, commi 1 e 4 del CGS, per aver tenuto, in due distinte occasioni, in concorso con altri tesserati ed in locali pubblici, un comportamento aggressivo ed oltraggioso, ed aver espresso rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato, cui aveva indirizzato un messaggio offensivo tramite Facebook; - il calciatore Spighi Mirko, tesserato perla Società FC FORLI’ Srl, della violazione dell’art. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4 del CGS, per aver tenuto, in due distinte occasioni, in concorso con altri tesserati ed in locali pubblici, un comportamento aggressivo ed oltraggioso, ed aver espresso rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato; - il calciatore Giunchi Nicola, tesserato per l’AS Sammartinese Scuola Calcio, della violazione dell’art.1, comma 1, e 5, commi 1 e 4 del CGS, per aver espresso, in concorso con altri tesserati ed in locale pubblico, rilievi lesivi della reputazione e della dignità personale di un tesserato e per non aver impedito che dal proprio computer venisse indirizzato al tesserato medesimo, dal calciatore Sassi Stefano, un messaggio offensivo tramite Facebook; - le Società AC Predappio e FC Forlì Srl per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, in relazione al comportamento aggressivo, oltraggioso e lesivo della dignità personale di un tesserato tenuta, dal proprio calciatore, rispettivamente Sassi Stefano e Spighi Mirko; - la Società AS Sammartinese Scuola Calcio, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, in relazione al comportamento lesivo della dignità personale di un tesserato, tenuto dal proprio calciatore Giunchi Nicola.” Nella riunione del 19 ottobre 2009 la Commissione, uditi il calciatore Spighi Mirko e la Società FC Forlì Srl, assistiti da persona di loro fiducia; sentite le richieste della Procura Federale; avute presenti le memorie difensive del calciatore Spighi Mirko e della Società F.C. Forlì Srl; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte ex art. 23 del CGS per i calciatori Sassi e Giunchi nonché per l’AS Sammarinese Scuola Calcio, deliberava (testualmente): “- di infliggere: al calciatore Giunchi Nicola la squalifica per 40 giorni, al calciatore Sassi Stefano la squalifica per 80 giorni, al calciatore Spighi Mirko la squalifica per mesi 2, e le ammende di € 200,00 all’AS Sammartinese Scuola Calcio, di € 300,00 alle Società FC Forlì Srl ed all’AC Predappio.” Preliminarmente questa Commissione, verificato il rispetto dei termini dei ricorsi e la correttezza della modalità di comunicazione di essi nonché la rituale notifica degli avvisi di convocazione, riunisce i due procedimenti. E’ presente il rappresentante dei ricorrenti che viene sentito, avendone fatta esplicita richiesta. E’ altresì presente il rappresentante della procura Federale. Il FC Forlì Srl illustra i due motivi del ricorso, sostenendo – in primo luogo - che alla fattispecie in esame doveva essere applicato il principio sancito dall’art. 4, comma 5, del CGS, considerato che essa non aveva partecipato ai fatti o a parte di essi; non aveva tratto vantaggio o beneficio e, infine, non ne aveva avuto mai conoscenza. In secondo luogo, poi, sostiene l’inapplicabilità al caso che occupa della responsabilità oggettiva, per difetto di taluni requisiti, per cui la sanzione comminata costituirebbe – a suo parere - una forma di responsabilità “per fatto altrui”, in contrasto con inderogabili principi dell’ordinamento. Il calciatore Spighi Mirko illustra i cinque motivi del ricorso, sostenendo: - infondatezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; - mancata pronuncia su talune eccezioni sollevate e, in particolare, sulla irritualità ed illogicità della sua identificazione fotografica; - violazione del diritto di difesa, per non essere stato versato agli atti del giudizio il secondo esposto a firma di Greggi Mirko; - mancata valutazione delle prove addotte e allegate; - sproporzione della sanzione inflitta. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Cotugno, chiede la conferma della decisione impugnata, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti ed adeguata la sanzione inflitta. La Commissione, - esaminati i ricorsi; - valutati gli atti e i documenti; - avute presenti le memorie difensive depositate agli atti, nonché quanto dichiarato dalle parti in questa sede; - rilevato che agli atti del procedimento, quali allegati NN. 3, 8 e 19, vi sono tutti i verbali delle dichiarazioni rilasciate da Greggi Mirko; - considerato che l’identificazione fotografica del calciatore Spighi Mirko ha fatto seguito alle dichiarazioni rese dal calciatore Sassi Stefano; - ritiene di dover diversamente qualificare le risultanze del procedimento di prima istanza, considerato che è stata raggiunta la prova del comportamento lesivo e oltraggioso posto in essere dal calciatore Mirko Spighi ed in tal senso deve essere rettificata la motivazione adottata sul punto dalla Commissione di prima istanza; - ritenute congrue le sanzioni inflitte; - visti gli artt. 36 e 37 del CGS, P.Q.M. respinge i reclami proposti dalla Società FC Forlì Srl e dal Sig. Mirko Spighi, confermando integralmente la delibera impugnata. Dispone l’incameramento delle tasse versate.

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