F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 19/11/2009 (76) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PRECEDERSI NEI CONFRONTI DELLA SOC. APD CITTA’ DI LEONFORTE E DEL SIG. GIANCARLO ARENA (dirige

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 37/CDN del 19/11/2009

(76) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PRECEDERSI NEI CONFRONTI DELLA SOC. APD CITTA’ DI LEONFORTE E DEL SIG. GIANCARLO ARENA (dirigente acc. della Soc. APD Città di Leonforte), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 79/CDT/3 del 30.9.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale avv. Liberati, che ha chiesto l’applicazione al sig. Giancarlo Arena della sanzione dell’inibizione per mesi sei ed alla Soc. APD Città di Leonforte quella dell’ammenda di € 800,00, rilevato che nessuno è comparso per i soggetti deferiti, osserva quanto segue. I fatti in esame risultano tutti documentalmente provati, e quindi va dibattuta la valutazione giuridica degli stessi. E’ pacifico che alle società partecipanti al campionato di C/2 di Calcio a Cinque non è fatto obbligo di avvalersi dell’attività di un allenatore iscritto nei ruoli federali; deve però valutarsi se nell’ipotesi in cui un sodalizio decide di utilizzare un tecnico abilitato deve o meno tesserarlo come tale. Nella fattispecie in esame la Soc. Città di Leonforte, in occasione di più gare, ha inserito nelle liste ufficiali il sig. Davide D’Agostino, iscritto nei ruoli federali quale allenatore, qualificandolo alcune volte come collaboratore, altre quale dirigente, in una circostanza quale “allenatore o coll.”. In concreto il predetto ha svolto sempre le mansioni di allenatore, tanto che in un’occasione in tale veste è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con decisione peraltro

non impugnata. Quindi il sig. D’Agostino era l’allenatore della squadra e pertanto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, delle NOIF La Soc. Città di Leonforte aveva l’obbligo di tesserarlo come tale, a nulla rilevando che lo stesso nelle liste di gara veniva indicato quale dirigente, giacchè questo comportamento concretizzava un palese èscamotage elusivo delle norme federali. In buona sostanza, se una società partecipante al campionato di C/2 di Calcio a Cinque, pur non avendo l’obbligo di avvalersi di un tecnico iscritto nei ruoli federali, decide comunque di incaricare un allenatore ufficiale, deve tesserarlo per non incorrere nella violazione della normativa vigente in materia. Se ciò non viene fatto non è possibile inserire nelle liste di gara quell’allenatore indicandolo come dirigente, e quindi il sig. Arena nel tenere il comportamento contestatogli è incorso in una responsabilità disciplinare in relazione alla quale deve essere sanzionato. Del pari deve essere sanzionata la società a titolo di responsabilità oggettiva. P. Q. M. accoglie il ricorso e per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, infligge al sig. Giancarlo Arena la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) ed alla Soc. APD Città di Leonforte quella dell’ammenda di €. 500,00 (cinquecento/00).

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