F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 11/11/2009  (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CORONATO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. CF Frutta Più Verona) E DELLA SOCIETA’ CF FRU

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CDN del 11/11/2009

 (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CORONATO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. CF Frutta Più Verona) E DELLA SOCIETA’ CF FRUTTA PIU’ VERONA (nota n. 1479/072pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).

(61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO NAPPA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACF Salernitana) E DELLA SOCIETA’ ACF SALERNITANA (nota n. 1545/077pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PONZIO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Femminile Romano, ora ASD Interfemminile ACF) E DELLA SOCIETA’ ASD FEMMINILE ROMANO ora ASD INTERFEMMINILE ACF (nota n. 1540/074pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO D’AURIA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Vesevus Trecase) E DELLA SOCIETA’ ASD VESEVUS TRECASE (nota n. 1544/079pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMBRETTA CROCE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD RES Roma) E DELLA SOCIETA’ ASD RES ROMA (nota n. 1532/078pf09-10/AM/ma del 30.9.2009).

(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GIORDANA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. SP Virtus Fossano ASD) E DELLA SOCIETA’ SP VIRTUS FOSSANO ASD (nota n. 1624/075pf09-10/AM/ma del 5.10.2009).

(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO GENTILE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Sessano Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD SESSANO FEMMINILE (nota n. 1622/073pf09-10/AM/ma del 5.10.2009).

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale, su parere concorde delle parti presenti, dispone la riunione dei procedimenti in quanto oggettivamente connessi. Con atti del 28 - 30 settembre e 5 ottobre 2009, il Procuratore Federale Vicario ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per rispondere i Presidenti della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal CU N°. 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal CU della Divisione Calcio Femminile N°. 1 del 2 luglio 2008, per aver contravvenuto all’obbligo per tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di serie B di partecipare con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti. I deferimenti traggono origine dalla denuncia, effettuata, dalla FIGC - LND DIVISIONE CALCIO FEMMINILE in data 1 luglio 2009, della violazione dell’obbligo sugli stessi gravante, in forza del CU N°. 1 del 1 luglio 2008 d ella LND e del CU N°. 1 del 2 luglio 2008 della Divisione Calcio Femminile, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lettera c, delle NOIF. Le Società deferite, all’infuori della C.F. Verona Frutta Più e della A.S.D. Femminile Inter Milano (già ASD Femminile Romano), non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione dell’ 11 novembre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti, chiedendo la condanna dell’inibizione per mesi 1 (uno) per i Presidenti e l’ammenda di € 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) per le rispettive Società. Dei deferiti nessuno è comparso, ad eccezione del Presidente della Società ACF Salernitana e del Vice Presidente della Società Res Roma, i quali hanno ammesso le proprie responsabilità, chiedendo in via principale il proscioglimento, ed in subordine il minimo edittale. La memoria difensiva inoltrata dall’Inter Femminile deve ritenersi inammissibile in quanto pervenuta fuori i termini previsti e disciplinati dal vigente CGS, mentre la tesi difensiva sostenuta dalla Verona Frutta Più, non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto proprio dalla stessa memoria difensiva emerge che nella stagione sportiva 2008/2009 non hanno partecipato al campionato imposto dalla Divisione di appartenenza, contravvenendo così a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale sopra meglio specificato. I deferimenti sono tutti fondati e provati per tabulas e pertanto meritevoli di accoglimento. P.Q.M. Accoglie i deferimenti ed infligge la sanzione dell’ammenda di Euro 3.615,00 (tremilaseicentoquindici/00) alle Società meglio specificate in epigrafe, nonché l’inibizione per mesi 1 (uno) ai Presidenti già meglio indicati anch’essi in epigrafe.

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