F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 26/11/2009  (81) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERSI NEI CONFRONTI DELLA SOC. ACD SPORTING ALBERGA CISANO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 26/11/2009

 (81) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERSI NEI CONFRONTI DELLA SOC. ACD SPORTING ALBERGA CISANO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell’1.10.2009)

Letto il ricorso ed esaminati gli atti; ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, Avv. A. Magnanelli, che in parziale riforma della delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Liguria, pubblicata sul C.U. N°. 12 del 01.10.2009, ha chiesto, previa dichiarazione della responsabilità oggettiva della Società ASD Sporting Alberga, nei confronti della quale è già stato dichiarato, in primo grado, non doversi procedere per accertata e dichiarata inattività, la irrogazione della sanzione di un punto di penalizzazione e l’ammenda di € 300,00, o in subordine la remissione degli atti all’Organo di primo grado. Rilevato che nessuno è comparso per la Società appellata. Ritenuto, effettivamente, che per giurisprudenza di questa C.D.N., una Società inattiva, almeno sino a quando non venga revocata l’affiliazione, resta pur sempre suscettibile di sanzioni. Considerato, altresì, che nella fattispecie, la Società ASD Sporting Alberga, quantunque inattiva, risulta essere ancora affiliata, e pertanto va dichiarata la insussistenza della causa di improcedibilità dichiarata in primo grado. P.Q.M. Accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame nel merito innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Liguria.

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