F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 26/11/2009 (75) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA NEI CONFRONTI DELLA SOC. US CAMPOBASSO 1919 E DEI SIGG. DOMENICO PALMIERI (dirigente accompagnatore), GUIDO FAO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 26/11/2009

(75) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA NEI CONFRONTI DELLA SOC. US CAMPOBASSO 1919 E DEI SIGG. DOMENICO PALMIERI (dirigente accompagnatore), GUIDO FAONTE E GABRIELE MURAZZO (calciatori), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 29 del 30.9.2009).

Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise di cui al C.U. N°. 29 del 30/9/2009 relativa al deferimento a carico dei Sigg. Palmieri Domenico, Faonte Guido, Murazzo Gabriele e della Società US Campobasso 1919. Con tale decisione la Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Molise ha prosciolto gli incolpati ai quali era stato contestato che nel corso della gara Campobasso 1919 – Turris S. Croce del 31/1/2009, al 31’ del secondo tempo in sostituzione del calciatore dell’US Campobasso 1919 Giovanni Niro, era entrato in campo con la maglia N°. 16 il calciatore Guido Faonte anziché Gabriele Murazzo come indicato in distinta di gara e ciò in quanto gli stessi Faonte e Murazzo nel corso dell’intervallo si erano scambiati la maglia. I Giudici di prime cure, invece, dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, (il quale aveva acquisito le dichiarazioni dei deferiti, nonché dell’arbitro) oltre che dalle riprese televisive e dalle foto dei calciatori Faonte e Murazzo, aveva accertato che al 31’ del secondo tempo della gara del 31/1/2009 Campobasso 1919 – Turris Santa Croce era effettivamente entrato in campo il calciatore Murazzo Gabriele con la maglia N°. 16 così come indicato in distinta. Nel ricorso del Procuratore Federale non si contesta tale ricostruzione dei fatti, ma si sostiene che gli incolpati dovrebbero essere ugualmente ritenuti responsabili delle violazioni disciplinari loro ascritte perché i calciatori Faonte e Murazzo, nonché il dirigente accompagnatore Palmieri avevano falsamente sostenuto che ad entrare in campo era stato il Faonte nell’intento di eludere quanto previsto dal C.U. N°. 1 della L.N.D. relativo alla stagione 2008/2009 che per il campionato di Eccellenza impone l’obbligo di impiegare almeno due calciatori juniores. Nel caso di specie tale norma sarebbe stata elusa con l’entrata in campo del Murazzo mentre sarebbe stato rispettata se alla gara avesse partecipato il Faonte. Il difensore degli incolpati ha inviato memorie con le quali chiede il rigetto del ricorso. Alla riunione del 26/11/09 il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del ricorso mentre il difensore degli incolpati ne ha chiesto il rigetto riportandosi alle memorie depositate. La tesi della Procura Federale opera in secondo grado un mutamento dei fatti contestati in primo grado, mutamento che deve essere ritenuto inammissibile. Né tale mutamento può definirsi correzione di mero errore materiale in quanto la condotta ascritta agli incolpati nel gravame, è del tutto diversa, se non opposta a quanto contestato nel deferimento che ha dato origine al presente procedimento e, se del caso, avrebbe dovuto essere oggetto di un autonomo procedimento. E’ assolutamente certo che i fatti così come contestati nel deferimento non sussistono e ciò comporta necessariamente il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Federale.

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