F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 17/12/2009 (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO EUSEPI (calciatore tesserato per la Soc. AC Reggiana 1919 Srl), MARCO LANCETTI (Dirigente Accompagnat
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 17/12/2009
(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO EUSEPI (calciatore tesserato per la Soc. AC Reggiana 1919 Srl), MARCO LANCETTI (Dirigente Accompagnatore della Soc. AC Reggiana 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ AC REGGIANA 1919 SpA (nota n. 2885/351pf09-10/GT/dl del 23.11.2009).
La Procura Federale in data 23.11.2009 ha disposto il deferimento nei confronti di: Umberto EUSEPI, calciatore tesserato per la Soc. AC Reggiana 1919 SpA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 22, comma 6 dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato alla gara Reggiana-Virtus Lanciano del 24.8.2009, in posizione irregolare, perché squalificato; Marco LANCETTI, Dirigente accompagnatore della Soc. AC Reggiana 1919 SpA della violazione di cui all’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 22, comma 6 dello stesso Codice ed all’art. 61 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo firmato la distinta di gara sopra indicata, in cui risultava iscritto l’Eusepi, nonostante quest’ultimo non avesse titolo a partecipare; la Società AC REGGIANA 1919 SpA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati. All’inizio della riunione odierna, i deferiti in proprio e per delega, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Umberto Eusepi, il Sig. Marco Lancetti e la Società AC Reggiana 1919 Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per l’EUSEPI squalifica di giorni 21 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica di giorni 14 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS alla squalifica di giorni 10 da commutarsi in ammenda di € 1.000,00; pena base per il LANCETTI inibizione di giorni 30 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’inibizione di giorni 20; pena base per la Soc. AC REGGIANA 1919 SpA ammenda di € 4.200,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 2.800,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) al calciatore Umberto Eusepi; l’inibizione per giorni 20 (venti) al dirigente Marco Lancetti e l’ammenda di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) alla Società AC Reggiana 1919 SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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