F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 18/12/2009 (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SULLEY ALI’ MUNTARI (tesserato in qualità di calciatore con la Soc. FC Internazionale Milano SpA) (nota n. 2

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 18/12/2009

(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SULLEY ALI’ MUNTARI (tesserato in qualità di calciatore con la Soc. FC Internazionale Milano SpA) (nota n. 2081/1242pf08-09/GR/mg del 22.10.2009).

La Procura Federale in data 05.08.2009 ha disposto il deferimento nei confronti: del Sig. MUNTARI Sulley Ali, per rispondere della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 e 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 11, commi 1 e 2 del regolamento per le procedure arbitrali allegato “B” del Regolamento Agenti, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di calciatore tesserato ha violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato in data 08.06.2009 nell’ambito della procedura arbitrale n. 7 s/s 2008-2009. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Muntari tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Sulley Alì Muntari ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base € 18.000,00 di ammenda diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 12.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00) al calciatore Sulley Alì Muntari. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

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