F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/12/2009  (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI CALIFANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASC Notaresco) E DELLA SOCIETA’ SAMBEN

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 18/12/2009

 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI CALIFANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASC Notaresco) E DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO Srl (nota n. 2674/1297pf08-09/AM/ma del 16.11.2009).

La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Gianni Califano, tesserato per la Sambenedettese Calcio Srl e la Sambenedettese Calcio Srl (di seguito anche detta, per brevità, “Sambendettese” ovvero la “società”), per rispondere, rispettivamente: - il primo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 74, comma 4, delle NOIF; - la seconda per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento ascritto al proprio tesserato. La Procura ha proceduto al deferimento sulla base della seguente ricostruzione dei fatti. Intorno al trentesimo del secondo tempo di svolgimento della gara Lecco-Sambenedettese del 7 giugno 2009, valida per i playout del campionato di 1^ Divisione, il calciatore Califano, che era indicato in lista tra i calciatori di riserva, lasciava la panchina di propria iniziativa, senza che gli fosse stato irrogato alcun provvedimento disciplinare, recandosi verso il tunnel che portava all’imbocco della zona degli spogliatoi. Arrivato all’imbocco del tunnel si fermava, stazionando in prossimità dell’accesso, trovandosi collocato sotto la gradinata occupata dai tifosi della squadra avversaria. A fronte delle richieste avanzate nei confronti del Califano dagli addetti della Lega a da alcuni agenti della Polizia di Stato, finalizzate a che lo stesso lasciasse quella posizione ed entrasse negli spogliatoi, il calciatore replicava con una reazione spropositata, urlando “vi denuncio a tutti non mi interessa chi siete, lasciatemi stare”, ed andando a colpire, involontariamente, l’ispettore di Lega Pro Sig.Vinicio Martini che, a causa dello scontro, cadeva in terra. Sulla base di questa ricostruzione in fatto, la Procura ha contestato i seguenti addebiti: - quanto al Califano, l’aver violato l’art. 74, comma 4, delle NOIF, per aver stazionato, durante lo svolgimento della gara, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi e sotto la gradinata occupata dai sostenitori della squadra avversaria, invece che sedere sulla panchina assegnata alla propria squadra; - quanto alla Società, per responsabilità oggettiva per comportamento ascrivibile ad un proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna, il deferito Gianni Califano, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianni Califano ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base per il Paoletti n. 2 giornate di squalifica diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS alla squalifica per 1 giornata”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione di n. 1 giornata di squalifica. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Successivamente, la Procura Federale ha chiesto la condanna della Soc. Sambenedettese alla sanzione dell’ammenda di € 1.000.00. Il deferimento è fondato. Preliminarmente, si prende atto dell’intervenuto patteggiamento tra il Califano e la Procura Federale prima dell’apertura del dibattimento avente ad oggetto il deferimento. Ciò sta a significare che la violazione delle norme richiamate, da parte del calciatore, non può essere messa in contestazione. Peraltro, le circostanze addebitate al deferito risultano comunque provate dalla documentazione in atti. La Società quindi deve essere chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, per il comportamento addebitabile al Califano, in quanto proprio tesserato all’epoca dei fatti. In merito alla sanzione, si ritiene congruo infliggere alla Sambenedettese la sanzione dell’ammenda di € 700,00 (settecento/00). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto nei confronti della Sambenedettese Calcio Srl e per l’effetto infligge alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 700,00 (settecento/00)

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it