F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE RUSSO (Presidente della Soc. Polisportiva Adrano Calcio) E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ADRANO CALCIO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 48/CDN del 21/12/2009

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE RUSSO (Presidente della Soc. Polisportiva Adrano Calcio) E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ADRANO CALCIO (nota n. 2738/493pf08-09/GT/dl del 17.11.2009).

Il deferimento Con provvedimento del 17 novembre 2009 la Procura Federale aveva deferito a questa Commissione, fra gli altri, il Sig. Russo Emanuele (Presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 42, commi 1 e 2 Regolamento LND, e in riferimento a quanto stabilito dalla Lega in accordo con l’AIAC, nonchè la Società Polisportiva Adrano Calcio, a titolo di responsabilità diretta a seguito della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mario Manca, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Emanuele Russo: 3 (tre) mesi di inibizione; ▪ per la Società Polisportiva Adrano Calcio: € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltata la parte presente, rileva quanto segue: Il Sig. Russo riveste la qualifica di Presidente Società Polisportiva Adrano Calcio. Risulta effettivamente per tabulas che il Presidente Russo, per aggirare la norma che prevede un premio annuale massimo di € 3.000,00 da corrispondere all’allenatore, avendo raggiunto, in data 10 luglio 2007, un accordo ufficiale, depositato, con l’allenatore della squadra juniores nazionale, Sig. Battiato, ne sottoscriveva con il medesimo invece un altro, tramite scrittura privata, con il quale, in realtà, si riconosceva al Battiato una somma superiore (€ 8.000,00) a quella ufficialmente dichiarata, per di più da corrispondersi in un numero di rate superiore a quella massimo di 4 consentito dai regolamenti. Tali documenti sono stati acquisiti nel corso dell’indagine della Procura e risultano allegati agli atti. Il dispositivo Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti, al Sig. Emanuele Russo, Presidente della Società Polisportiva Adrano Calcio, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e alla Società Polisportiva Adrano Calcio, per la derivante responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it