F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL CALCIATORE BORRELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it
2) RICORSO DEL CALCIATORE BORRELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA LOANESI S. FRANCESCO/CANTÙ SAN PAOLO DEL 31.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 186 dell’1.6.2009)
La squalifica di cui in premessa è stata inflitta al ricorrente per avere egli colpito, a giuoco fermo, un calciatore avversario con un calcio in testa, mentre questi era in terra infortunato. Il gravame mira ad ottenere una più o meno accentuata riduzione della sanzione od in via ulteriormente gradata la commutazione della parte residua di essa in ammenda. Le ragioni addotte a sostegno di tali richieste non meritano, tuttavia, apprezzamento. Non sembra, infatti, seriamente verosimile l’asserita mancanza di un intento dolosamente lesivo della integrità fisico-psichica dell’infortunato, in una fattispecie nella quale l’aggressione si è realizzata, non già nel corso di una normale fase di giuoco, ma - come si è ricordato in premessa - a giuoco fermo, nei confronti di un avversario infortunato. Ed altrettanto può dirsi per quanto concerne l’assenza di qualunque conseguenza pregiudizievole per la parte lesa, la quale aveva comunque potuto riprendere normalmente a partecipare all’incontro. Sul punto, fra l’altro, non è da sottovalutare, in ogni caso, che l’episodio in questione si era verificato – come attesta il rapporto arbitrale – al 46’ minuto del secondo tempo. Ma soprattutto non va ignorato che i motivi predetti non trovano alcun puntuale e serio riscontro nel Codice di Giustizia Sportiva, nel quale la differenza fra le due fattispecie dell’art. 19, comma 4, rispettivamente lett. b) e lett. c), si basa unicamente sulla distinzione fra condotta violenta e particolare gravità della condotta violenta, per cui l’illecito commesso appare indubbiamente e pienamente rientrare nella seconda delle due situazioni astrattamente ipotizzate, posto che la natura e la valutazione della aggressione si basa prima di tutto sulle modalità e sulle caratteristiche soggettive ed oggettive in cui la colpevolezza si è manifestata, ancor prima cioè ed indipendentemente dalla entità delle sue conseguenze. La consapevolezza della fragilità di questi argomenti induce, quindi, la difesa del Borrelli a richiamarsi ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva che in situazioni analoghe avrebbero usato maggiore clemenza ed un più favorevole criterio di giudizio. Si tratta, com’è noto e largamente in voga, della frequente invocazione e del diffuso ricorso al c.d. vincolo del precedente, che avrebbe, oltre tutto, in altri sistemi, quali quello britannico e nordamericano, applicazioni meno frequenti e maggiormente controverse di quanto comunemente si ripete. Sta di fatto che nel nostro ordinamento l’art. 101 capv. della Costituzione solennemente afferma che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, con ciò chiaramente inibendo per ogni tipo di giudice, compresi quelli sportivi, qualsiasi vincolo nei confronti di precedenti decisioni proprie od altrui. Con ciò viene opportunamente e saggiamente impedito che un eventuale e sempre possibile pregresso errore giudiziario costringa chi successivamente sia chiamato a pronunciarsi su una fattispecie simile a ripetere ed a perpetuare l’esito di una anteriore sentenza, indipendentemente dalle convinzioni acquisite nel corso del processo e dai dettami della propria coscienza. Il frequente ed insistito richiamo delle difese a conclusioni raggiunte nel passato, ovviamente con preferenza per quelle più favorevoli all’incolpato, opererebbe, poi, ovviamente a senso unico e varrebbe a determinare nel tempo un orientamento progressivamente sempre più lassista e come tale concretamente sempre più distante a lungo andare dalle effettive prescrizioni normative. Cosicché anche da questo punto di vista le richieste del ricorrente non meritano accoglimento per la loro inammissibilità prima ancora che per la loro infondatezza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Borrelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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