F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 4) RICORSO DEL VICENZA CALCIO 1902 AVVERSO LA SANZIONE DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

4) RICORSO DEL VICENZA CALCIO 1902 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/VICENZA DEL 7.03.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.03.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 alla reclamante. Tale decisione veniva assunta a titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti occorsi durante la gara Ancona/Vicenza Calcio 1902 del 7.3.2009, in quanto due collaboratori, non identificati, nel corso della gara permanevano nel recinto di gioco e al termine della stessa entravano negli spogliatoi. Avverso tale provvedimento la società Vicenza Calcio 1902 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.3.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 22.4.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio 1902 di Vicenza, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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