F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 05 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 7 dicembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S.D COMELT TONIOLO MILANO CALCIO A
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 05 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 7 dicembre 2009 www.figc.it
2) RICORSO DELL’A.S.D COMELT TONIOLO MILANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SAN CARLO/COMELT DEL 22.10.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 138 del 23.10.2009)
L’A.S.D. Comelt Toniolo Milano Calcio a 5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 138 del 23.10.2009 – con la quale si irrogava la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva rispetto ai comportamenti antiregolamentari – invasione a fine gara del terreno di gioco, espressioni minacciose nei confronti degli avversari ed irriguardose all’indirizzo dell’arbitro – poste in essere da propri sostenitori in campo avverso in occasione dell’incontro San Carlo/Comelt Toniolo disputato il 22.10.2009 per la Coppa Italia Under 21 di Calcio a 5. L’A.S.D. Comelt Toniolo, pur non contestando quanto addebitatole, si è rivolta a questa Corte al fine di ottenere una congrua riduzione dell’ammenda, sostenendo che l’accaduto si sarebbe verificato anche a causa della particolare tipologia dell’impianto sportivo della società ospitante, impianto che, privo di transenne o di altre forme di recinzione, consentiva il diretto accesso del pubblico sul terreno di gioco. L’appello è infondato e va respinto. L’argomentazione addotta dalla ricorrente a giustificazione della propria richiesta configura, infatti, una singolare ipotesi di “concorso di colpa” che, ad avviso della proponente, varrebbe ad attenuare il suo coefficiente di responsabilità. La tesi, appare inaccettabile vuoi perché la violazione contestata può essere ridimensionata solo quando ricorrano le circostanze specificatamente previste dall’art. 13 C.G.S., vuoi perché tende a volgere a proprio vantaggio presunte inadempienze imputabili a terzi. D’altra parte la sanzione comminata è stata quantificata dal primo Giudice nel minimo edittale indicato nell’art. 14, comma 2 C.G.S. sicchè la doglianza non ha alcuna plausibile ragion d’essere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Comelt Toniolo Milano Calcio a 5 di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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