F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA:all.Nicola LISO / A.S.D. ATLETICO MOLA ( 112/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Angelo AGUS Con ricorso del 15.04.0
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009
VERTENZA:all.Nicola LISO / A.S.D. ATLETICO MOLA
( 112/89 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Angelo AGUS
Con ricorso del 15.04.09 l’allenatore dilettanti Liso Nicola, regolarmente iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. ATLETICO MOLA, il pagamento della complessiva somma di € 3.200,00, oltre interessi e rivalutazione, quale residuo su rimborso spese forfettario come pattuito nell’accordo sottoscritto con la convenuta Associazione per il Campionato Regionale di Promozione 2008/09 e da versare in 9 distinte rate. Il ricorrente, soggetto ad esonero nel mese di Ottobre come da comunicazione trasmessa dalla stessa A.S.D. in data 8.10.08 al competente Comitato, in atti, riconosceva di fatto il pagamento di una sola mensilità mentre la resistente, invitata a controdedurre dalla Segreteria del Collegio, che già aveva ricevuto conferma del deposito dell’accordo, negava ogni ulteriore pretesa dell’allenatore, sostenendo che l’accordo come sottoscritto prevedeva la corresponsione solo di un rimborso spese forfettario che in conseguenza del licenziamento non avrebbe avuto più alcuna ragione o giustificazione.Atteso che le parti nel formulare l’accordo non si sono servite del modello in uso comune bensì di una scrittura privata a forma libera, la fondatezza o meno della domanda dipende dall’interpretazione di tale scrittura. Ed appare evidente che pur riferendosi l’accordo a mensilità, 9, da corrispondersi a titolo di rimborso spese forfettario, la fissazione delle relative scadenze rivela chiaramente la volontà negoziale di corrispondere comunque un compenso, anche se non denominato nel caso in esame quale premio di tesseramento, e che inoltre non è espressamente prevista dalle parti l’interruzione del pagamento in caso di esonero. Insomma, nella presente fattispecie, il non aver concordato l’inserimento di tale clausola nella formazione dell’accordo e nella successiva redazione deve gravare necessariamente sulla convenuta Associazione che, stante la natura onerosa del contratto in esame, cosa di cui non si ha dubbio, doveva premunirsi in tal senso nell’ipotesi di esonero.La domanda appare pertanto fondata e come tale va accolta, con esclusione però del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, in mancanza di prova dello stesso.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, in accoglimento della domanda proposta dall’allenatore Liso Nicola contro la A.S.D. ATLETICO MOLA, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della somma di € 3.200,00 oltre interessi a far data dal 15.04.09 nella misura del 3% annuo.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.