CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 02 febbraio 2010 promosso da: Avv. Massimiliano Ghignone contro Genoa Cricket & Football Club SpA I L P R E S I D E N T E VISTI gli artt.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 02 febbraio 2010 promosso da: Avv. Massimiliano Ghignone contro Genoa Cricket & Football Club SpA

I L P R E S I D E N T E

VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008;

VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e integrato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 23 marzo 2009;

VISTA l’istanza di arbitrato presentata dall’Avv. Massimiliano Ghignone - rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Pauletti - nei confronti della società Genoa Cricket & Football Club SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 0266 del 1° febbraio 2010;

VISTA la comunicazione, a firma dell’Avv. Massimiliano Ghignone e dell’Avv. Mario Pauletti - indirizzata al Genoa Cricket & Football Club SpA e, per conoscenza, al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Tribunale”) - con la quale il ricorrente dichiara “(…) di rinunciare espressamente alla procedura arbitrale promossa avanti al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport nei confronti della Genoa Cricket & Football Club SpA (…)” e “(…) di abbandonare la procedura arbitrale (…), ivi compresa anche (…) la rinuncia, nei confronti del Genoa Cricket & Football Club SpA, al rimborso dei diritti amministrativi (…) oltre alla rinuncia al rimborso di tutte le spese legali ed eventuali altri oneri collegati alla procedura arbitrale (…)”;

VISTA la comunicazione, a firma del Segretario Generale della Genoa Cricket & Football Club SpA – indirizzata al Tribunale - con la quale la società comunica che “(…) le parti hanno ricomposto consensualmente la controversia (…)” e allegano l’atto di rinuncia alla controversia sottoscritto dall’Avv. Massimiliano Ghignone e dal suo difensore, Avv. Mario Pauletti;

VISTA la comunicazione, a firma dell’Avv. Massimiliano Ghignone e dell’Avv. Mario Pauletti – indirizzata al Tribunale e, per conoscenza, al Genoa Cricket & Football Club SpA – con la quale informano il Tribunale che “(…) la vicenda (…) è stata transatta fra le parti.” e “(…) l’Avv. Massimiliano Ghignone dichiara, dopo aver rinunciato alla domanda nei confronti del Club, di abbandonare la procedura arbitrale in oggetto, con richiesta, pertanto, di cessazione di ogni attività da parte del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (…)”;

CONSIDERATO che l’organo arbitrale non si ancora costituito

P R E N D E A T T O

della rinuncia pervenuta dall’Avv. Massimiliano Ghignone all’istanza arbitrale presentata nei confronti della Genoa Cricket & Football Club SpA. Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 1 febbraio 2010 F.to Alberto de Roberto

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