CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 promosso da: Sig. Giampiero Lucantoni contro Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio I L P R E S I D E N T E VISTI gli

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 promosso da: Sig. Giampiero Lucantoni contro Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio

I L P R E S I D E N T E

VISTI gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008;

VISTO il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e integrato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 23 marzo 2009;

VISTA l’istanza di conciliazione, presentata dal Sig. Giampiero Lucantoni nei confronti della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1035 del 29 maggio 2009, con la quale il ricorrente chiede al Tribunale la “(…) nomina del conciliatore e fissazione dell’incontro di conciliazione (…)”;

VISTA la comunicazione a firma del Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (prot. n. 1077 del 5 giugno 2009) - inviata alla parte istante e, per conoscenza, alla parte intimata - con la quale si richiamava l’attenzione del Sig. Giampiero Lucantoni alle norme regolatrici del nuovo sistema di giustizia sportiva, entrate in vigore a seguito dell’adozione in data 26 febbraio 2008, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di alcune modifiche al proprio Statuto;

CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro a suddetta comunicazione;

D E L I B E R A

Dichiarare l’improcedibilità del procedimento instaurato dal Sig. Giampiero Lucantoni nei confronti della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, con conseguente cancellazione dello stesso dall’elenco dei procedimenti pendenti.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 28 gennaio 2010 F.to Alberto de Roberto

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it