CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 promosso da: Avv. Claudio Pasqualin contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) I L C O L L E G I O A R B I T R A L E

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 promosso da: Avv. Claudio Pasqualin contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

I L C O L L E G I O A R B I T R A L E

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente

Prof. Avv. Guido Calvi Arbitro

Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro

nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 15 dicembre 2009 ha deliberato all’unanimità il seguente

L O D O A R B I T R A L E

nel procedimento di arbitrato prot. n. 1645 del 02 settembre 2009 promosso da: Avv. Claudio Pasqualin, residente in Vicenza, via Cappellari n. 14, rappresentato e difeso dall’avv. Eriberto Rosso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo in Firenze via Lorenzo il Magnifico n. 53 , giusta delega a margine dell’istanza di arbitrato ricorrente

contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9, giusta delega a margine della memoria di costituzione resistente

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

A. Le parti

1. L’Avv. Claudio Pasqualin (l’“Avv. Pasqualin” o il “Ricorrente”) è iscritto presso l’Albo dei Procuratori Sportivi.

2. La Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.

B. La controversia tra le parti

3. Con lodo del 24 maggio 2002 il Collegio Arbitrale adito ha rigettato la domanda avanzata dall’Avv. Pasqualin di condanna del Sig. Nuno Miguel Sares Pareira Ribeiro al pagamento della somma di € 1.183.820,00, quale compenso per l’attività di assistenza legale in merito alla conclusione di un contratto di ingaggio calcistico con la AC Fiorentina. Il suddetto lodo condannava, quindi, la parte istante alla rifusione delle spese di lite sopportate dal resistente, nonché al pagamento delle spese arbitrali. 4. L’avv. Pasqualin non ottemperava al comando contenuto nel predetto lodo e, pertanto, la Commissione Agenti di Calciatori apriva un procedimento disciplinare contro quest’ultimo, irrogando all’Avv. Pasqualin, nella seduta del 03/12/2003, la sanzione della deplorazione per il suo comportamento e la sospensione dall’Albo fino alla data in cui non avrebbe provveduto a dare notizia alla Commissione dell’avvenuta esecuzione del lodo del 24/05/2002. 5. L’avv. Pasqualin impugnava tale decisione innanzi alla CAF, che con Comunicato Ufficiale FIGC n. 29/C del 26/01/2004, accoglieva l’appello di parte istante, dichiarando la nullità del procedimento per violazione dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, rimettendo gli atti per una nuova celebrazione del procedimento disciplinare. 6. Il procedimento disciplinare, nuovamente instaurato presso la Corte di Giustizia Federale, veniva sospeso su istanza dell’Avv. Pasqualin, fino all’esito del giudizio di appello del lodo arbitrale pronunziato il 24/02/2002, nel mentre, impugnato dal medesimo Pasqualin, innanzi la Corte d’Appello di Roma. 7. Con sentenza n. 2379/2008 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione e condannava l’Avv. Pasqualin al rimborso delle spese di anticipate dal Sig. Nuno Miguel Sares Pareira Ribeiro. 8. Ad esito della conclusione del giudizio di appello, la Segreteria della Commissione Agenti, in data 16 marzo 2009, segnalava alla Procura Federale il venir meno della causa di sospensione del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’Avv. Pasqualin. 9. Con atto del 13 luglio 2009 il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Corte di Giustizia Federale l’Avv. Pasqualin per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. anche in relazione al disposto del Regolamento degli Agenti della F.I.G.C.

10. La Corte di Giustizia Federale, con decisione in data 04 agosto 2009, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 017/CGF (2009/2010) (la “Decisione della Commissione Giudicante”), in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, infliggeva all’Avv. Pasqualin la sanzione di 3 mesi di sospensione e l’ammenda di € 50.000,00.

C. Il procedimento arbitrale

C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 11. Con istanza di arbitrato in data 02 settembre 2009 (prot. 1645 del 02/09/2009), rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“TNAS”), ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport  (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per ottenere la riforma della Decisione della Corte Federale, nominando quale proprio arbitro il prof. avv. Guido Calvi. 12. Con memoria di costituzione depositata in data 22 settembre 2009 (prot. 1793 del 22/09/2009), la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo, la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza avversaria, ovvero in subordine, il rigetto della stessa istanza nel merito e, in ogni caso la condanna dell’Avv. Pasqualin a rifondere alla la FIGC le spese e gli onorari di causa; nel contempo nominava quale proprio arbitro il Prof. Avv. Luigi Fumagalli. 13. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Learco Saporito. 14. In data 21 ottobre 2009 si teneva in Roma la prima udienza del Collegio Arbitrale, in cui, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, le parti, anche ai sensi dell’art. 21, comma 2 del Codice, illustravano le rispettive posizioni. All’esito della stessa, il Collegio Arbitrale concedeva i seguenti termini: fino al 28 ottobre 2009 per il deposito di memorie conclusionali e fino al 04 novembre 2009 per i deposito di repliche. 15. Il Prof. Avv. Saporito si dimetteva dalla carica di Presidente del Collegio Arbitrale e gli arbitri designati, per provvedere alla sua sostituzione, nominavano il Prof. Avv. Massimo Zaccheo, che in data 12 novembre 2009 accettava l’incarico. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del’Avv. Pasqualin 16. Nella propria istanza di arbitrato l’avv. Pasqualin ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia a costituendo Collegio Arbitrale, in riforma totale o parziale della decisione assunta dalla Corte Federale FIGC in data 04 agosto 2009 (Comunicato ufficiale n. 17/CGF) In rito : a) dichiarare il difetto di giurisdizione nei confronti dell’Avv. Claudio Pasqualin; b) accertare la violazione del disposto di cui all’art. 32 comma 11 CGS e dichiarare prescritta l’azione disciplinare esercitata con l’atto di deferimento emesso dalla Procura Federale FIGC in data 13 luglio 2009; nel merito: a) accertare la violazione del disposto di cui all’art. 18 comma 4 CGS 2001/2003 e dichiarare la prescrizione dell’illecito contestato; b) tenuto conto delle circostanze fattuali sopra evidenziate, dei precedenti giurisprudenziali in materia, irrogare una sanzione nei minimi edittali secondo i criteri di proporzionalità e giustizia”. b. Le domande della FIGC 17. Nella propria memoria di costituzione la FIGC ha chiesto al Collegio Arbitrale di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza avversaria, ovvero in subordine di rigettare la stessa nel merito e, in ogni caso condannare l’attore a rifondere alla FIGC le spese e gli onorari di causa. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del’Avv. Pasqualin 18. A parere del Ricorrente la sanzione disciplinare inflittagli è illegittima sotto più profili: i. in primo luogo, nella prospettazione del Ricorrente, sussisterebbe il “difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva, e segnatamente della Corte di Giustizia Federale FIGC, a giudicare dei comportamenti tenuti dall’Avv. Pasqualin”. Secondo il Ricorrente la carenza di giurisdizione della Corte sarebbe rinvenibile alla luce di due decisive considerazioni: (1) l’avvenuta sospensione dall’Albo degli Agenti per l’anno 2007 dell’Avv. Pasqualin, prima della richiesta di deferimento di quest’ultimo da parte dalla Procura Federale FIGC; (2) la mancata accettazione pattizia della giurisdizione da parte dell’Avv. Pasqualin, essendo quest’ultimo, in quanto Agente di calciatori, un soggetto estraneo all’Ordinamento Federale FIGC. A parere della difesa del Ricorrente, per quanto riguarda l’eccezione sub (1), la volontaria autosospensione dell’Avv. Pasqualin, che non avendo rinnovato gli adempimenti burocratici per l’iscrizione, avrebbe rinunciato alla qualifica rivestita di Agente, comporterebbe inevitabilmente la sottrazione di quest’ultimo dalla potestà disciplinare dell’ordinamento Federale; con la conseguente carenza di giurisdizione della Corte di Giustizia Federale nei suoi confronti. Inoltre, tale difetto, sarebbe ulteriormente avvalorato dall’eccezione proposta sub (2), in quanto la categoria degli Agenti di calciatori, ai fini della sottoposizione della potestà disciplinare degli organi di giustizia federali, necessiterebbe di una specifica accettazione pattizia della giurisdizione, circostanza quest’ultima che nel caso di specie difetterebbe. ii. in secondo luogo, nella prospettazione del Ricorrente, sussisterebbe la “Prescrizione dell’azione disciplinare esercitata con l’atto di deferimento emesso dalla Procura Federale FIGC in data 13 luglio 2009”. Secondo la difesa dell’Avv. Pasqualin, infatti, sarebbe stato violato il disposto di cui all’art. 32 comma 11 CGS, il quale stabilisce che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso della stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia federale”. Nel caso di specie, quindi, le indagini avrebbero dovuto concludersi entro il 30 giugno 2009, essendo la segnalazione del presunto illecito disciplinare contestato all’avv. Pasqualin effettuata il 16 marzo 2009. Tuttavia, essendo l’atto di deferimento ad opera della Procura Federale FIGC del 13 luglio 2009, l’azione disciplinare sarebbe improcedibile e/o prescritta. iii. nel merito, inoltre, il Ricorrente eccepisce la “Prescrizione dell’illecito contestato”. Secondo la suddetta prospettazione, infatti, il procedimento svoltosi il 04 agosto 2009, costituiva il giudizio in cui doveva essere nuovamente esaminata la condotta dell’Avv. Pasqualin ad esito della decisione di rinvio della CAF. Tuttavia, il suddetto giudizio sarebbe giunto a sette anni dalla commissione del presunto illecito, che, pertanto, si sarebbe prescritto nelle more. Il provvedimento di sospensione dell’efficacia del lodo adottato dalla Commissione Agenti Calciatori nel novembre 2004 sarebbe, infatti, del tutto irrilevante, non conoscendo, l’ordinamento sportivo, istituti in grado di interrompere o sospendere il corso della prescrizione, quantomeno in relazione a provvedimenti successivi di sospensione della efficacia del lodo. iv. infine il Ricorrente contesta il “quantum e la natura della sanzione irrogata”. A parere della difesa dell’Avv. Pasqualin, infatti, sarebbe evidente il carattere punitivo e non sanzionatorio della pena individuata a carico del ricorrente. La sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale – costituita da 3 mesi di sospensione e da € 50.000,00 di multa – sarebbe sproporzionata, irragionevole ed eccessiva rispetto (i) alla inattività per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Sig. Nuno Miguel Sares Pareira Ribeiro, unico soggetto interessato all’adempimento; (ii) alla palese difformità dei precedenti in materia. b. La posizione della FIGC 19. La posizione della Resistente, quale formulata in atti a sostegno delle proprie difese, può essere riassunta come segue: i. preliminarmente, la FIGC eccepisce l’incompetenza del Tribunale adito a conoscere la controversia, ai sensi dell’art. 3 comma 1 Codice TNAS (già art. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Coni). La sanzione oggetto della presente controversia, infatti, è costituita da una sospensione di 3 mesi (90 giorni) e, pertanto, tale questione sarebbe esclusa dalla competenza del presente Collegio e, pertanto, l’istanza del ricorrente sarebbe inammissibile. ii. quanto al merito delle deduzioni avversarie, la FIGC smentisce, in primo luogo, la circostanza sostenuta dal Ricorrente secondo cui la sospensione dall’Albo possa far venire meno l’assoggettamento dell’agente alla giurisdizione domestica sportiva. La mera sospensione, infatti, non farebbe in alcun modo venire meno lo “status” e, dunque, la licenza di agente, avendo un carattere transitorio e non definitivo; inoltre, la difesa della resistente rileva che il procedimento disciplinare in oggetto è stato aperto nel 2003 ed è stato sospeso solo a fronte di un’espressa istanza dell’Avv. Pasqualin, in attesa della conclusione del procedimento di appello proposto da quest’ultimo innanzi alla Corte di Appello di Roma. iii. quanto all’eccezione di carenza di giurisdizione relativamente all’assenza di potestà degli organi federali nei confronti degli Agenti dei calciatori, la difesa della FIGC rileva che l’Agente pur non essendo un tesserato della FIGC è iscritto in uno specifico Albo, il cui regolamento richiama il generale obbligo di osservanza delle norme federali, nonché è sottoposto alla potestà disciplinare degli organi della Federazione. iv. relativamente alla presunta violazione dell’art. 32, comma 11 CGS, la FIGC deduce l’infondatezza di tale assunto sottolineando che il procedimento disciplinare in oggetto ha avuto inizio nel 2003 con l’atto di incolpazione indirizzato dalla Commissione Agenti all’Avv. Pasqualin e che, quindi, l’atto di deferimento del 13 luglio 2009 non era relativo a nuove indagini, ma esclusivamente finalizzato a rendere nota la riattivazione del procedimento disciplinare a seguito del venire meno della sospensione. v. in merito alla asserita prescrizione dell’illecito, la difesa della resistente deduce che il procedimento disciplinare sia rimasto sospeso sino all’emissione della sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 15 maggio 2008, con la conseguente sospensione anche del termine prescrizionale; inoltre, la FIGC rileva l’interruzione del procedimento con il conseguente decorso di un nuovo termine prescrizionale ai sensi del’art. 18 CGS. vi. infine, in merito alle lamentele del Ricorrente sull’entità della sanzione, la FIGC rileva il perdurare della violazione degli articoli 1 e 8 CGS posta in essere dall’Avv. Pasqualin, il quale alla data del deferimento del 13 luglio 2009 e, nonostante il rigetto della propria impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Roma, non ha ancora dato esecuzione alla decisione arbitrale del 24 maggio 2002.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Sulle eccezioni di rito

a.1. Sulla inammissibilità dell’istanza arbitrale

La Resistente, nella memoria di costituzione, ha sollevato l’eccezione di inammissibilità dell’istanza arbitrale proposta dall’Avv. Pasqualin deducendo l’incompetenza dell’adito Tribunale ai sensi dell’art. 3 comma 1 Codice TNAS. Secondo la norma richiamata “non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi”. La difesa dell’Avv. Pasqualin, nella memoria di replica del 28/10/2009, ha dedotto l’infondatezza di tale eccezione sostenendo che, nel caso oggetto di decisione, la sanzione inflitta al ricorrente è costituita da 3 mesi di sospensione e € 50.000,00 di ammenda; pertanto, mentre la sanzione della sospensione sarebbe di durata inferiore a quanto richiesto dall’art. 3 comma 1 Codice TNAS, la sanzione pecuniaria supererebbe il valore minimo richiesto dalla predetta norma ai fini dell’ammissibilità dell’istanza arbitrale, determinando la competenza dell’adito Tribunale a decidere della questione in esame. Inoltre, la difesa del Ricorrente sostiene che la preclusione di cui all’art. 3, comma 1 Codice TNAS sarebbe applicabile solamente alle controversie giunte al vaglio del TNAS dopo la celebrazione di un doppio grado di giudizio. Sempre a parere del Ricorrente l’ammissibilità della propria istanza al TNAS sarebbe ulteriormente confermata dalla previsione normativa contenuta nel Regolamento Agenti di calciatori che, all’art. 18, comma 3, prevede espressamente che: “A seguito dell’eventuale deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello Federale, avverso le cui decisioni l’Agente può ricorrere alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità di cui al relativo regolamento, proponendo ricorso per arbitrato senza la previa proposizione dell’istanza di conciliazione”. La suddetta disposizione, pertanto, indicherebbe la possibilità per gli Agenti di proporre ricorso per arbitrato, senza alcun limite di ammissibilità in merito alla tipologia di sanzione inflitta. Ad avviso del Collegio la norma descritta nell’art. 3 comma 1 Codice TNAS ha un contenuto inequivoco, individuando precisi limiti di ammissibilità alla competenza dell’organo giudicante. A tal fine, l’argomento usato dal ricorrente non appare persuasivo: infatti, l’art. 18, comma 3, non rappresenta una clausola compromissoria e, oltretutto, fa espressamente riferimento solo alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI e non a questo Collegio giudicante. Tuttavia, come sottolineato dalla difesa del Ricorrente, nel caso di specie, l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato è ravvisabile unicamente per quel che riguarda la sanzione della sospensione inflitta all’Avv. Pasqualin dalla Corte Federale FIGC in data 4 agosto 2009 (Comunicato ufficiale n. 17/CGF), che è di “soli” 3 mesi e, pertanto, non impugnabile innanzi a questo Collegio, ai sensi dell’art. 3, comma 1 Codice TNAS. Diversamente, la domanda del ricorrente, che ha ad oggetto anche l’impugnazione della sanzione pecuniaria di € 50.000,00, è ammissibile a norma proprio del citato art. 3 comma 1 codice TNAS. Come già sottolineato da questo Tribunale, ancorché irrogate congiuntamente, la sospensione e l’ammenda costituiscono due distinte sanzioni, e di conseguenza, l’ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse. Pertanto, il Collegio Arbitrale accogliendo parzialmente l’eccezione sollevata dalla Resistente, dichiara, preliminarmente, inammissibile l’ istanza di arbitrato proposta dall’Avv. Pasqualin relativamente alla sanzione della sospensione di 3 mesi inflitta al Ricorrente dalla Corte Federale FIGC in data 04 agosto 2009. Diversamente, il Collegio Arbitrale, è competente a decidere in merito alla sanzione pecuniaria di € 50.000,00, ai sensi dell’art. 3, comma 1 Codice TNAS.

a.2. Sul difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Federale FIGC

Il Ricorrente deduce inoltre, in via preliminare, la carenza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Federale a decidere in merito alla condotta tenuta dallo stesso, non essendo quest’ultimo soggetto alla potestà disciplinare dell’ordinamento Federale, sia perché sospeso dall’Albo degli Agenti per l’anno 2007 all’epoca della richiesta di deferimento da parte dalla Procura Federale FIGC, sia perché soggetto estraneo all’Ordinamento Federale FIGC, di cui non ha mai accettato la giurisdizione. La FIGC ha, tuttavia, rilevato che la mera sospensione non fa venire meno lo Status di Agente essendo un provvedimento transitorio e che l’iscrizione all’Albo degli Agenti, pur non comportando il tesseramento alla FIGC, determina la sottoposizione alla potestà della Federazione. Sul punto il Collegio concorda con la valutazione della Resistente. Infatti, è innegabile che la sospensione dell’Avv. Pasqualin sia stata determinata da un provvedimento disciplinare emanato dalla Commissione Agenti per il mancato adempimento del ricorrente degli obblighi burocratici per l’iscrizione all’Albo. La sanzione disciplinare della sospensione inflitta all’Avv. Pasqualin, quindi, non può ritenersi - come diversamente sostenuto dal ricorrente - “una volontaria autosospensione”, utilizzata dal Ricorrente quale strumento tramite cui sottrarsi alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Federali. La sospensione della licenza, infatti, non è altro che una delle sanzioni cui l’Agente può essere soggetto ove contravvenga ai propri doveri o abusi dei propri poteri ovvero non osservi le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC ovvero non ottemperi alle decisioni della Commissione Agenti, organi di giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento Agenti calciatori. E’, pertanto, palese che tale sanzione temporanea non può in alcun modo limitare e/o escludere la giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva, né tantomeno far venir meno la potestà della Corte di Giustizia Federale. Oltretutto, del tutto infondato è il rilievo del Ricorrente in merito alla “mancata accettazione del vincolo pattizio, devolutivo ed attributivo della competenza disciplinare a sindacare dei propri comportamenti in favore della Corte di Giustizia Federale”. Il Collegio si limita a rilevare che l’accettazione della giurisdizione della Corte di Giustizia Federale è stabilita espressamente dallo stesso Regolamento Agenti Calciatori, il quale all’art. 1, comma 4, sancisce che gli Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti. Non solo: tra i doveri dell’Agente disciplinati dal Regolamento vi è, in primis, l’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA. L’Agente è, inoltre, tenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli Organi della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati dal Regolamento Agenti (art. 12, comma 1). Alla luce del tenore letterale delle suddette norme regolamentari, il Collegio Arbitrale non può che rigettare la domanda di declaratoria del difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva sollevata dal Ricorrente.

B. Sul merito della controversia

b.1. Sulla violazione del disposto di cui all’art. 32 comma 11 CGS

Secondo la prospettazione del Ricorrente, l’azione disciplinare esercitata con l’atto di deferimento emesso dalla Procura Federale FIGC in data 13 luglio 2009 sarebbe improcedibile e/o prescritta, non essendo stato rispettato il termine (prima dell’inizio della stagione sportiva successiva) entro cui effettuare le indagini relative a fatti denunciati nel corso della stagione sportiva fissato all’art. 32 comma 11 CGS. In merito a tale prospettazione la Resistente ha rilevato che l’atto di deferimento della Procura del 13 luglio 2009 non era relativo ad un nuovo e diverso procedimento disciplinare segnalato dalla Segreteria della Commissione Agenti in data 16 marzo 2009, ma, unicamente, al procedimento disciplinare formalizzato nel 2003 e riattivato dalla Procura a seguito del venire meno della sospensione. A tal riguardo, il Collegio Arbitrale non può che rilevare l’infondatezza della deduzione sollevata dall’Avv. Pasqualin, aderendo alla valutazione esposta dalla FIGC. Risulta pacifico, infatti, che il procedimento disciplinare a carico dell’Avv. Pasqualin trae spunto unicamente dal mancato spontaneo adempimento di quest’ultimo al comando contenuto nel lodo arbitrale del 24 maggio 2002. Il mancato pagamento delle spese di lite per circa € 12.000,00, ha causato l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’odierno ricorrente da parte della Commissione Agenti prima, della CAF poi, ed, infine della Corte di Giustizia Federale. In tale contesto, l’atto di deferimento della Procura Federale del 13 luglio 2009 (che ha riattivato il procedimento disciplinare in oggetto, a seguito della sospensione imposta dalla pendenza del giudizio di impugnazione del lodo innanzi la Corte di Appello di Roma), non è altro che l’ultimo atto del complesso iter che ha contraddistinto la suddetta procedura, non avendo ad oggetto nuove e diverse imputazioni a carico dell’Avv. Pasqualin, ma esclusivamente la rinnovata formalizzazione del deferimento di quest’ultimo per il persistente inadempimento ai precetti del lodo arbitrale del 24 maggio 2002. Pertanto, del tutto priva di fondamento è la deduzione di parte ricorrente in merito alla presunta violazione del disposto di cui all’art. 32 comma 11 CGS. Nel caso di specie, infatti, sia la segnalazione della Segreteria della Commissione Agenti del 16 marzo 2009 che il successivo atto formale di deferimento del 13 luglio 2009 della Procura Federale non riguardano nuove indagini relative a diverse imputazioni, ma, unicamente, la mera riattivazione, a seguito del venire meno della causa di sospensione, del procedimento disciplinare formalizzato nel 2003. La domanda, per le ragioni sopra esposte, deve essere rigettata.

b.2. Sulla prescrizione dell’illecito contestato

Il Ricorrente ha, inoltre, dedotto la prescrizione dell’illecito contestato, sostenendo che il provvedimento disciplinare erogato con la decisione del 04 agosto 2009, sarebbe giunto a sette anni dalla commissione del presunto illecito. A tal riguardo, sempre secondo la difesa dell’Avv. Pasqualin, a nulla rileverebbe la sospensione del procedimento disciplinare disposta, nel novembre 2004, non essendo previsti nell’ordinamento sportivo istituti in grado di interrompere o sospendere il corso della prescrizione. La FIGC, sul punto, ha contestato la maturazione dei termini di prescrizione, rilevando che il procedimento disciplinare in questione è stato sospeso a seguito dell’istanza formulata proprio dalla difesa dell’Avv. Pasqualin alla Commissione Agenti, al fine di attendere l’esito dell’impugnazione del lodo proposta da quest’ultimo innanzi alla Corte di Appello di Roma. La Resistente deduce, inoltre, che nel caso di specie, dovrebbe escludersi la prescrizione dell’illecito anche alla luce dell’avvenuta interruzione della stessa, a seguito dell’apertura di un procedimento da parte della Procura Federale. Osserva il Collegio Arbitrale che il termine prescrizionale dell’illecito, contestato all’Avv. Pasqualin, è stato interrotto con l’invio da parte della Procura Federale dell’atto di deferimento. Con tale atto è stato, infatti, riattivato il procedimento disciplinare che era stato sospeso a seguito dell’istanza formulata dallo stesso Ricorrente, al fine di attendere l’esito dell’impugnazione del lodo proposta innanzi alla Corte di Appello di Roma. A nulla valgono, quindi, le considerazioni svolte dal Ricorrente circa la presunta inapplicabilità degli istituti in grado di sospendere o interrompere il corso della prescrizione. Infatti, l’art. 4 del Codice TNAS rimanda alle norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato, tra cui l’art. 819 bis c.p.c. che disciplina i casi di sospensione del procedimento arbitrale, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni. Proprio il Codice di Giustizia della FIGC, come rilevato dalla Resistente, descrive i casi di prescrizione delle infrazioni disciplinari, stabilendo espressamente che: “L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà” (art. 25 CGS). Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che la sospensione del procedimento disciplinare e la riattivazione dello stesso tramite l’atto di deferimento emesso dalla Procura Federale in data 13 luglio 2009, hanno impedito il decorso del termine prescrizionale dell’illecito contestato all’Avv. Pasqualin. Pertanto, la domanda di declaratoria della prescrizione dell’illecito formulata dal Ricorrente, deve essere rigettata.

b.3. Sul quantum della sanzione irrogata

La difesa dell’Avv. Pasqualin ha altresì contestato il quantum della sanzione irrogata, perchè sproporzionata, irragionevole ed eccessiva rispetto (i) alla inattività per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Sig. Nuno Miguel Sares Pareira Ribeiro, unico soggetto interessato all’adempimento; (ii) alla palese difformità dei precedenti in materia. A tal riguardo, la FIGC ha rilevato che la condotta dell’Avv. Pasqualin giustifica la gravità della sanzione inflittagli, dato il perdurante e continuato inadempimento al precetto contenuto nel lodo arbitrale del 24 maggio 2002, per oltre sette anni dalla sua pubblicazione. Il Collegio Arbitrale ritiene che, sotto questo profilo, la domanda del Ricorrente può essere parzialmente accolta. E’indubbia la gravità della condotta posta in essere dal Ricorrente, che non ha ancora oggi provveduto ad adempiere alla statuizione contenuta nel lodo arbitrale del 24/05/2002. E’ altresì indubbio che sia opportuno irrogare al Ricorrente una sanzione maggiormente afflittiva di quella statuita dalla Commissione Agenti in data 16/09/2003, a cagione del lungo lasso di tempo nel mentre intercorso. Tuttavia, è altrettanto indubbio che la Corte di Giustizia Federale con la decisione del 04/08/2009 abbia condannato l’Avv. Pasqualin al pagamento di una sanzione pecuniaria davvero eccessiva rispetto alla gravità delle circostanze. Ed è in ragione della sproporzione della sanzione irrogata, che il Collegio valuta opportuno accogliere, per questo unico aspetto, il ricorso proposto, infliggendo all’Avv. Pasqualin una sanzione pecuniaria pari a €25.000,00. C. Sulle spese Sussistono, a parere del Collegio, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite e di quelle arbitrali, come liquidate in dispositivo (considerato il numero delle ore impiegate). Il Collegio Arbitrale, infatti, nota come la principale domanda del Ricorrente sia stata sostanzialmente respinta e la sanzione inflittagli parzialmente ridotta. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in via preliminare, accoglie parzialmente l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e, conseguentemente, dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dall’Avv. Claudio Pasqualin relativamente alla sanzione della sospensione di 3 mesi inflitta al Ricorrente dalla Corte Federale FIGC in data 4 agosto 2009, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 Codice TNAS; 2. sempre in via preliminare, rigetta la domanda, proposta dal Ricorrente, di declaratoria di difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva e della Corte di Giustizia Federale FIGC nei confronti dell’Avv. Claudio Pasqualin; 3. nel merito, rigetta la domanda, proposta dal Ricorrente, di accertamento della violazione del disposto di cui all’art. 32 comma 11 CGS e di declaratoria della prescrizione dell’azione disciplinare esercitata con l’atto di deferimento emesso dalla Procura Federale FIGC in data 13 luglio 2009; 4. rigetta la domanda, proposta dal Ricorrente, di accertamento della violazione del disposto di cui all’art. 18 comma 4 CGS 2001/2003 e di declaratoria della prescrizione dell’illecito contestato; 5. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato dell’Avv. Claudio Pasqualin e, in riforma dell’impugnata decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 4 agosto 2009, infligge all’Avv. Claudio Pasqualin l’ammenda di € 25.000,00; 6. compensa tra le parti le spese di difesa; 7. liquida in complessivi € 2.000 gli onorari del Collegio Arbitrale e, con il vincolo di solidarietà, condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, al pagamento degli stessi e, nella stessa proporzione, al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge; 8. condanna, altresì, l’Avv. Claudio Pasqualin al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 9. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso all’unanimità nella conferenza personale degli arbitri in Roma, in data 15 dicembre 2009, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.

F.to Massimo Zaccheo

F.to Guido Calvi

F.to Luigi Fumagalli

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