CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 19 gennaio 2010 promosso da: Sig. Adrian Ricchiuti contro Sig. Andrea Pastorello IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Claudio Linda (Presid

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 19 gennaio 2010 promosso da: Sig. Adrian Ricchiuti contro Sig. Andrea Pastorello

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Claudio Linda (Presidente)

Prof. Avv. Massimo Coccia (Arbitro)

Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro)

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1604 del 25 agosto 2009) promosso da: Sig. Adrian Ricchiuti, nato a Lanus (Argentina) il 30 giugno 1978, con l’Avv. Annalisa Roseti parte istante

contro Sig. Andrea Pastorello, nato a Padova il 23 maggio 1968, con l’Avv. Sergio Pugliesi Marana parte intimata

ha emanato la seguente

ORDINANZA

VISTO il procedimento arbitrale prot. n. 1604 del 25 agosto 2009;

PRESO atto della comunicazione (prot. n. 0112), sottoscritta dai difensori delle parti – che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – con la quale dichiarano che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo, con conseguente rinuncia al procedimento da parte del Sig. Adrian Ricchiuti e accettazione della rinuncia da parte del Sig. Andrea Pastorello

CONSIDERATO che per il giorno 19 gennaio c.a. era fissata l’udienza;

RITENUTO doversi liquidare un onorario per l’attività svolta;

IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Prende atto che tra le parti – Sig. Adrian Ricchiuti e Sig. Andrea Pastorello – è intervenuto un accordo transattivo.

2. Annulla l’udienza fissata per il giorno 19 gennaio c.a. presso la sede del Tribunale in Roma;

3. Dichiara le parti - Sig. Adrian Ricchiuti e Sig. Andrea Pastorello - tenute, nella misura del 50% a carico di ciascuna e con il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, che liquida in complessivi € 600 (seicento), oltre accessori;

4. Dichiara le parti - Sig. Adrian Ricchiuti e Sig. Andrea Pastorello - tenute al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;

5. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

La Segreteria dell’arbitrato è incaricata di trasmettere la presente ordinanza alle parti costituite, anche a mezzo fax.

Roma, 19 gennaio 2010

F.to Claudio Linda

F.to Massimo Coccia

F.to Filippo Lubrano

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