F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CDN del 21/01/2010 (106) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BOJANO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO ED AMMENDA € 1.500,00 (delibera CD Territo
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CDN del 21/01/2010
(106) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD BOJANO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO ED AMMENDA € 1.500,00 (delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 41 del 28.10.2009).
Su istanza dei singoli interessati la ASD Bojano è stata condannata dal Collegio Arbitrale, con delibera inappellabile e immediatamente esecutiva, e nel termine massimo di 30 giorni a pagare la somma di € 3.000,00 oltre interessi all’allenatore Sig. Pasquale Logarzo e, dalla Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti, rispettivamente: al calciatore Sig. Comparato Salvatore € 2.600,00, al calciatore Sig. Trovato Antonio € 4.500,00 e al calciatore Sig. Urso Luigi € 1.700,00. Con nota del 19.01.09, il Comitato Regionale Molise ha formalmente costituito in mora la Società ASD Bojano con avvertenza che, trascorsi i termini di cui all’art. 94 ter, NOIF, si sarebbe proceduto di Ufficio alla richiesta di deferimento. Stante l’inadempimento della Società, il Comitato Regionale ha trasmesso copia dei provvedimenti alla Procura Federale con nota del 6.03.2009 con la quale ha formalmente richiesto gli adempimenti di competenza dell’Ufficio. La Procura Federale conseguentemente ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Amatuzio Egidio Paolo quale Presidente della ASD Bojano e la stessa ASD Bojano; il primo per violazione degli artt. 1 e 8 commi 9 e 15, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, NOIF per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale emessa all’esito della vertenza N°. 67 bis/78 con l’allenatore Sig. Logarzo Pasquale, omettendo di corrispondere allo stesso la somma di € 3.000,00 oltre interessi nel termine di 30 giorni; e la Società Bojano a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta del proprio Presidente per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, per le omissioni di cui innanzi. Inoltre la Procura ha deferito il Presidente Sig. Amatuzio Egidio Paolo e la Società ASD Bojano per le stesse violazioni in relazione alle deliberazioni della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. emesse all’esito del contenzioso fra le Società e i calciatori Sig. Antonio Trovato, Sig. Luigi Urso e Sig. Comparato Salvatore, avendo la Società mancato di corrispondere nel termine di 30 giorni rispettivamente la somma di € 4.500,00 - € 1.770,00 e € 2.600,00. Con decisione assunta nella seduta del giorno 22 ottobre 2009 e pubblicata sul CU N°. 41 del 28 ottobre 2009 la Commissione Disciplinare c/o il Comitato Regionale Molise, previa riunione dei deferimenti, infliggeva al Sig. Amatuzio Egidio Paolo la sanzione della inibizione per un periodo di mesi sei ed alla Società ASD Bojano la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso, nonché la sanzione di € 1.500,00 di ammenda. A fondamento della decisione la Commissione Disciplinare Territoriale ha allegato la prova documentale del mancato pagamento nei termini, mentre, ai fini della determinazione della sanzione, ha tenuto conto della continuazione della violazione. Avverso la decisione della C.D.T. ha avanzato reclamo la ASD Bojano in persona del Sig. Massimo Riccio in qualità di Commissario Straordinario, intervenuto a seguito delle dimissioni del Presidente Sig. Amatuzio, il quale chiede:
1) Annullamento della delibera per mancata ammissione di documenti prodotti dall’ASD Bojano e per la mancata convocazione dell’ex Presidente alla udienza di discussione del deferimento.
2) Riforma del provvedimento con completo proscioglimento della Società e dell’ex Presidente per essere intervenuto il pagamento delle quattro sanzioni in ritardo per colpa ascrivibile a responsabilità esclusiva dei tesserati creditori.
In subordine:
3) Attenuazione delle sanzioni in relazione alla irrogazione dei punti di penalizzazione quale misura massima applicabile per continuazione, senza concessione delle attenuanti per mancata analisi dei documenti prodotti quali la relazione del Commissario Straordinario, la delibera della C.D.N. del 5 febbraio 2009 relativa al precedente caso Logarzo e l’attestato di avvenuto pagamento delle somme addebitate.
Con il reclamo sono state prodotte:
a) La ricevuta del pagamento avvenuto in data 13.07.2009.
b) Comunicazione del Commissario Straordinario del 21 ottobre 2009.
c) Copia decisione della C.D.N. del 5.02.2009 – CU N°. 58.
In merito ai singoli motivi del reclamo la Commissione rileva:
1) Mancata ammissione di documenti e mancata convocazione Come comprova lo stesso reclamo, il legale rappresentante della Società è stato ritualmente e tempestivamente informato e invitato a partecipare tant’è che il Commissario Straordinario, legittimato in sua sostituzione, ha inviato una istanza di rinvio, priva però di qualsiasi motivazione o giustificazione utile a certificare l’impedimento a comparire. I documenti inviati attestano in via formale e insuperabile che il pagamento è avvenuto in violazione dei termini prescritti dal CGS ed espressamente intimati nella comunicazione del Comitato Regionale.
2) Proscioglimento della Società per avvenuto pagamento Con la documentazione prodotta a corredo del reclamo la Società ha dimostrato di avere subito l’intimazione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. al pagamento di compensi nei confronti dello stesso allenatore; di aver provveduto, in quella circostanza, al pagamento di quanto dovuto, nei termini e, con modalità utili a dimostrare il perfetto adempimento tant’è che, in sede di deferimento ha ottenuto il proscioglimento da parte di questa
Commissione, su espressa richiesta della stessa Procura Federale. Dunque la Società aveva perfetta cognizione delle modalità di assolvimento dell’obbligazione, in via alternativa, vertendosi in presenza di atteggiamento ostruzionistico del creditore.
3) Attenuazioni per intervenuto pagamento tardivo Il criterio di responsabilità aggravata per continuazione adottato dalla C.D.T. è fondato sulla precedente deliberazione arbitrale, peraltro riguardante la stessa persona dell’allenatore, ancorché in quel caso la Società abbia provveduto al tempestivo pagamento, nonché sulla contestuale ingiunzione riguardante più calciatori e sull’atteggiamento di inadempimento della Società non sorretto da motivazioni di valida giustificazione. Non ricorrono, pertanto, presupposti di sufficiente valenza per la modifica della decisione della C.D.T. che si conferma integralmente. P.Q.M. Respinge pertanto il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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