F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 27/01/2010 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO VENEZIA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Cesenatico Chimicart AD), DANIEL
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CDN del 27/01/2010
(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO VENEZIA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Cesenatico Chimicart AD), DANIELE PIRAINO (collaboratore della Soc. FC Igea Virus Barcellona Srl) E DELLE SOCIETA’ AC PALAZZOLO E FC NEAPOLIS MUGNANO Srl (nota n. 3229/04pf09-10/SP/ma del 9.12.2009).
Con atto di deferimento del 9/12/2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito:
• Alessandro Venezia e Daniele Piraino, per rispondere della violazione di cui all’art. 7 comma I Codice di Giustizia Sportiva;
• la Società A.C. Palazzolo, ai sensi dell’art. 4 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità presunta, in relazione all’illecito sportivo commesso a suo vantaggio dal Venezia e dal Piraino, soggetti estranei alla Società;
• la Società Neapolis Mugnano (matr. 61313), ai sensi dell’art. 4 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nelle condotte del proprio tesserato Venezia e da soggetto collegato (ex art. 1, comma 5, CGS) Piraino. All’odierna riunione, il Sig. Alessandro Venezia, tramite il suo legale, ha proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Venezia ha proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [per il Sig. Alessandro Venezia: sanzione base la squalifica per mesi 36 (trentasei) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 16 (sedici)]; considerato che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.
P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della seguente sanzione: ▪ la squalifica di mesi 16 (sedici) per il Sig. Alessandro Venezia Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Nel proseguimento della riunione sono comparsi il Sig. Piraino Daniele oltre ai difensori delle Società AC Palazzolo e FC Neapolis Mugnano. Il deferimento prende le mosse dall’esposto inoltrato dal Direttore Generale della Società ASD Città di Vittoria, Sig. La Mattina, con cui egli denunciava che al suo tesserato, Luca Italiano, era stata offerta la cifra di €. 5.000,00, ad opera di Alessandro Venezia, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Neapolis Mugnano ed ex compagno di squadra dell’Italiano, per “addomesticare” la gara di ritorno dei play out Palazzolo — Città di Vittoria. Secondo la Procura Federale il Venezia avrebbe agito su sollecitazione di Daniele Piraino, per un debito di riconoscenza nei suoi confronti, in quanto il predetto Piraino, (all’epoca dei fatti collaboratore di fatto, anche se non tesserato per alcuna Società, della Società Neapolis Mugnano), l’aveva aiutato nei rapporti economici con la sua attuale Società di appartenenza; In sostanza, quindi, il calciatore Alessandro Venezia sarebbe responsabile quale latore della proposta illecita; il Sig. Daniele Piraino, (collaboratore della Società Neapolis), quale ideatore dell’illecito e la Società Palazzolo per responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, mentre la Società Neapolis Mugnano sarebbe responsabile oggettivamente per la condotta del suo tesserato Venezia. Le Società deferite hanno presentato memorie difensive. Il rappresentante della Procura ha chiesto per il Piraino la sanzione di 4 anni di inibizione, per la Società AC Palazzolo 6 punti di penalizzazione ed infine, per la Società Neapolis Mugnano, l’ammenda di €. 1.500,00. I deferiti hanno chiesto il loro proscioglimento. La responsabilità del Piraino, (al pari di quella del Venezia, anche se questi ha patteggiato), risulta acclarata, atteso che il giocatore Francesco Luca Italiano, con deposizione da ritenersi assolutamente attendibile, ha affermato: “nel tardo pomeriggio del 4/06/09 ricevo sul mio cellulare una telefonata da Venezia Alessandro, mio amico, ... il quale mi faceva la proposta di addomesticare la partita che si sarebbe tenuta la domenica successiva, e precisamente Palazzolo - Città di Vittoria del 7/06/09, valevole per la
permanenza in serie D (Play-Out gara di ritorno), ricevendo in cambio la somma di € 5.000,00…Ho chiesto chi fosse il mandante, ed ho fatto il nome di Piraino, il quale svolge attività di intermediazione tra i calciatori, conoscente del mio amico Alessandro; a questo punto non mi dava una risposta e rimaneva silenzioso … La mia risposta fu negativa, e gli dissi che non avrei mai accettato alcuna forma di corruzione ... Ho riferito quanto detto al Sig. Parisi Guglielmo”. Le sopra denunciate circostanze sono state ammesse dallo stesso Venezia, il quale, dopo una certa iniziale renitenza, ha affermato: “sono stato io a contattare, il 4 giugno, telefonicamente il mio amico Italiano Francesco. Ho effettuato la telefonata su precise disposizioni che mi sono state date dal Sig. Piraino Daniele, il quale mi induceva ad effettuarla pur contro la mia volontà. Infatti mi sono sentito quasi costretto visto i buoni rapporti che intercorrono e visto che mi aveva favorito ed aiutato durante la mia permanenza alla Neapolis, anticipandomi di tasca propria compensi che la Società Neapolis mi doveva ... Ho effettuato la telefonata per una forma di sdebitamento nei suoi confronti, anche se ammetto di aver peccato di ingenuità e superficialità. Ho telefonato per proporgli di vendersi la partita tra Palazzolo e Vittoria, offrendogli in cambio un compenso di € 5.000,00 che Piraino gli avrebbe dato, nonché la promessa di trovargli un tesseramento per la stagione 2009/2010 con un'altra Società. A questo punto Francesco Italiano mi rispondeva che non avrebbe mai fatto cose del genere.” Nessun dubbio, pertanto, può esservi circa la responsabilità del Piraino e ciò nonostante egli abbia negato, anche in sede di riunione, di essere stato ideatore dell’illecito, atteso che la dichiarazione del Venezia appare del tutto genuina e circostanziata e, come tale, sufficiente a comprovare la responsabilità del Piraino stesso, da ritenersi quindi promotore dell’illecito. La responsabilità presunta della Società Palazzolo deve ritenersi sussistente, atteso che le argomentazioni a sua discolpa, riconducibili alle dichiarazioni rese dal suo Presidente avanti la Procura Federale e dal Piraino in sede dibattimentale, altro non sono che affermazioni difensive prive di qualsiasi riscontro oggettivo, come tali non idonee ad ingenerare il ragionevole dubbio che la Società non abbia partecipato all’illecito o che lo abbia ignorato. In conformità con quanto deciso in analoghe fattispecie, pare congruo determinare la sanzione di punti due di penalizzazione in classifica. All’accertata responsabilità del tesserato Venezia e del Piraino, (che ha espressamente ammesso di aver collaborato con la Neapolis nella stagione sportiva in cui si è svolto l’illecito contestato), consegue quella oggettiva della Società sportiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva, che trova applicazione, nel caso di specie, pur in assenza di qualsivoglia coinvolgimento della Società nell’operato del proprio tesserato e del collaboratore, in base al principio di automaticità della responsabilità oggettiva, affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva con decisioni alle quali questa Commissione ritiene di dovere aderire (vedi ad es. CAF, C.U. n.10/c – s.s.2004/2005). Essendo escluso, come sopra detto, ogni coinvolgimento della Società nei materiali accadimenti, appare adeguata la sanzione dell’ammenda nella misura richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale irroga le seguenti sanzioni: • al sig.Daniele Piraino l’inibizione per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); • alla Società AC Palazzolo punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato di Serie D in corso; • alla Società Neapolis Mugnano l’ammenda di €. 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
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