F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 27/01/2010  (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO GERARDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. FC Lavello) E DELLA SOCIETA’ POL. FC LAV

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 27/01/2010

 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO GERARDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. FC Lavello) E DELLA SOCIETA’ POL. FC LAVELLO (nota n. 842/1442pf07-08/MS/vdb del 5.8.2009).

(67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO GERARDI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. FC Lavello) E DELLA SOCIETA’ POL. FC LAVELLO (nota n. 1440/42pf08-09/AM/ma del 28.9.2009).

1) La Procura Federale, con atto del 20 gennaio 2009, ha deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Vito Gerardi, che all’epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente della società Pol. FC Lavello, e la società medesima, dovendo rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF; e la seconda, dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF. La società, infatti, non ha ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la Lega

Nazionale Dilettanti del 5 novembre 2007, non opposta, di condanna al pagamento in favore del calciatore Andrea Levato della somma di € 1.950,00, decisione questa comunicata con nota del 22 novembre 2007. 2) La procura Federale, con atto del 26 gennaio 2009, ha deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Vito Gerardi, che all’epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente della società Pol. FC Lavello, e la società medesima, dovendo rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF; e la seconda, dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF. La società, infatti, non ha ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la Lega Nazionale Dilettanti dell’11 aprile 2008, non opposta, di condanna al pagamento in favore dell’allenatore Salvatore Ciullo della somma di € 8.672,00, decisione questa comunicata alle parti con note dell’11 aprile 2008 e del 17 aprile 2008. Preliminarmente questa Commissione, verificata la rituale notifica degli avvisi di convocazione, riunisce i due procedimenti. La società deferita ed il sig. Vito Gerardi non sono comparsi. E’ presente il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Villani, che chiede l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni:  per il Signor Vito Gerardi, mesi 9 di inibizione;  per la Pol. FC Lavello, 2 punti di penalizzazione ed ammenda di € 2.000,00. La Commissione, rilevato: -che le decisioni della C.A.E. innanzi indicate sono state ritualmente comunicate ai deferiti Vito Gerardi e Pol. FC Lavello; -che dette decisioni non sono state opposte; -che la società non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento delle somme di cui sopra, così rendendosi responsabile delle violazioni ascritte ad essa e al proprio rappresentante legale; -che il deferimento è, quindi, fondato; -che è possibile comminare la sanzione alla Società, ancorchè questa abbia cessato tutte le attività, perché tuttora affiliata P.Q.M. In accoglimento dei deferimenti, commina le seguenti sanzioni:  al Signor Vito Gerardi, mesi 4 (quattro) di inibizione;  alla Società Pol. FC Lavello, 2 (due) punti di penalizzazione da scontare all’atto della eventuale iscrizione al Campionato di competenza.

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