F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 27/01/2010 (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANMARCO MENNA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), FABIO POLI (Pres
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53/CDN del 27/01/2010
(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANMARCO MENNA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), FABIO POLI (Presidente della Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), MARCO VILLA (Presidente della Soc. Polisportiva Ozzanese ASD) E DELLE SOCIETA’ AC BOCA PIETRI CARPI ASD E POLISPORTIVA OZZANESE ASD (nota n. 2835/412pf09- 10/AA/ac del 23.11.2009).
(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIAGO TONELLI (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD attualmente in prestito alla Soc. ASD Zola Predosa), FABIO POLI (Presidente della Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), MARCO VILLA (Presidente della Soc. Polisportiva Ozzanese ASD) E DELLE SOCIETA’ AC BOCA PIETRI CARPI ASD E POLISPORTIVA OZZANESE ASD (nota n. 2834/414pf09-10/AA/ac del 23.11.2009).
Visti gli atti; Letto il deferimento della Procura Federale disposto in data 23 novembre 2009 nei confronti di: Gianmarco Menna, calciatore attualmente tesserato per la AC Boca Pietri Carpi ASD, per violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 101, comma 2, NOIF e all’art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente fosse già stato trasferito in prestito alla medesima Società Fabio Poli, Presidente della AC Boca Pietri Carpi ASD per violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 101, comma 2, NOIF e all’art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo relativa al calciatore Gianmarco Menna in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente il calciatore fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società Marco Villa, Presidente della Polisportiva Ozzanese ASD per violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 101, comma 2, NOIF e all’art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo relativa al calciatore Gianmarco Menna in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente il calciatore fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società AC Boca Pietri Carpi ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al Presidente e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Polisportiva Ozzanese ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al Presidente. Letto il deferimento della Procura Federale disposto in data 23 novembre 2009 nei confronti di: Tiago Tonelli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la AC Boca Pietri Carpi ASD ed attualmente tesserato per la ASD Zola Predosa, per violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 101, comma 2, NOIF e all’art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente fosse già stato trasferito in prestito alla medesima Società Fabio Poli, Presidente della AC Boca Pietri Carpi ASD per violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 101, comma 2, NOIF e all’art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo relativa al calciatore Tiago Tonelli in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente il calciatore fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società Marco Villa, Presidente della Polisportiva Ozzanese ASD per violazione di cui all’art.1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 101, comma 2, NOIF e all’art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo relativa al calciatore Tiago Tonelli in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente il calciatore fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società AC Boca Pietri Carpi ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al Presidente e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Polisportiva Ozzanese ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al Presidente. Riuniti preliminarmente i due deferimenti per evidente connessione tra gli stessi Esaminata la difesa scritta della Polisportiva Ozzanese, a firma del Presidente Marco Villa, datata 12 gennaio 2010, depositata il 18 gennaio successivo, con la quale si invoca il principio di buona fede avendo la Società tesserato entrambi i calciatori previa consultazione con il Comitato Regionale Emilia Romagna. Esaminata la difesa scritta del calciatore Gianmarco Menna datata 19 gennaio 2010 con la quale si invoca il principio di buona fede ricordando come gli aspetti burocratici dei tesseramenti siano solitamente curati dalle società e che è stato a lungo fermo prima di potersi tesserare senza nessun vantaggio personale. Esaminata la difesa scritta della AC Boca Pietri Carpi ASD datata 22 gennaio 2010 con la quale, dopo aver ricordato l’effettivo andamento dei fatti, invoca ancora una volta l’applicazione del principio di buona fede. Ascoltato alla odierna riunione il sig. Marco Villa, Presidente della Pol. Ozzanese, il quale ha insistito nel sottolineare la assoluta buona fede con la quale ha proceduto nelle vicende in esame chiedendo, ove ritenuto responsabile, l’applicazione di una pena mite Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Villani che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Gianmarco Menna: squalifica di mesi tre, Tiago Tonelli: squalifica di mesi tre, Fabio Poli: inibizione di mesi cinque, Marco Villa: inibizione di mesi cinque, AC Boca Pietri Carpi ASD: ammenda di euro 1.500,00; Polisportiva Ozzanese: ammenda di euro 1.500,00; Considerato che la violazione delle norme di cui al deferimento è in effetti intervenuta non essendo i fatti contestati negati nemmeno dai soggetti deferiti, a nulla rilevando la diversa società che ha concesso il prestito alla medesima in due stagioni successive; Rilevato, però, che in concreto appare valida, a titolo di attenuante, la tesi formulata in virtù della quale il comportamento tenuto dai soggetti deferiti sia stato assunto in buona fede;
Valutato che, pur riconoscendo la responsabilità dei soggetti deferiti, va applicata una sanzione moderata per tener conto dei fattori soggettivi ed oggettivi della vicenda in questione P.Q.M. In accoglimento del deferimento, condanna i soggetti deferiti alle seguenti sanzioni: Gianmarco Menna: squalifica per n. 2 (due) giornate di gara; Tiago Tonelli : squalifica per n. 2 (due) giornate di gara; Fabio Poli: inibizione per mesi 2 (due); Marco Villa: inibizione per mesi 2 (due); AC Boca Pietri Carpi ASD: ammenda di euro 750,00 (settecentocinquanta/00); Polisportiva Ozzanese ASD: ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).
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