F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 28/01/2010  (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI STEFANO TOGNOZZI, BRUNERO POGGESI, FABRIZIO ALUNNI, CARLO BATTINI, MICHELE VIDETTA, BERNA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 28/01/2010

 (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI STEFANO TOGNOZZI, BRUNERO POGGESI, FABRIZIO ALUNNI, CARLO BATTINI, MICHELE VIDETTA, BERNARDO FARRUGGIO, ANDREA FAILLI E DELLE SOCIETA’ CUOIOVALDARNO RFC Srl (già Cuoiopelli Cappiano R. Srl), ASC FIGLINE Srl E AC SANGIOVANNESE 1927 SpA (nota n. 3129/1320pf08-09/AM/ma del 2.12.2009).

Con provvedimento del 2.12.2009 il Procuratore Federale Vicario ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) i sigg. Tognozzi, Poggesi ed Alunni per avere, in violazione dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 8 co. 2 del regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi, svolto funzioni di Direttore sportivo senza aver conseguito la relativa abilitazione e senza essere iscritti nell'apposito elenco speciale; 2) i sigg. Battini, Videtta, Farruggio e Failli per essersi, nella qualità di Presidenti e legali rappresentanti rispettivamente della Soc. Cuoiovaldarno Srl, della Soc. ASC Figline Srl e della Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA, avvalsi (in violazione dell'art. 1 co. 1 e dell'art. 10 co. 1 e 2 del CGS in relazione all'art. 8 co. 1 del Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi) per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Sportivo dei soggetti, indicati al precedente n. 1, privi della prescritta abilitazione; 3) le Società in epigrafe a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 co.1 e 2 del CGS per le violazioni ascritte ai tesserati. A sostegno dell'adottato deferimento la Procura allegava le audizioni dei sigg. Tognozzi, Poggesi, Alunni e del dirigente accompagnatore del Figline, Basi Maurizio; e depositava stampa dei siti web delle società deferite nonché articoli giornalististici che avrebbero confermato “ la ipotesi della violazione denunciata“ con l'esposto anonimo che aveva dato il via alle indagini. Dei soggetti deferiti depositavano memoria difensiva la Soc. AC Sangiovannese, il sig. Failli ed il sig. Alunni. All’inizio della riunione odierna, i Sigg.ri Poggesi, Farruggio, Failli e Alunni e le Soc. Figline e Sangiovannese, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sigg.ri Poggesi, Farruggio, Failli e Alunni e le Soc. Figline e Sangiovannese hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS: - (“pena base per il Poggesi inibizione per anni 1 e ammenda € 3.000,00 diminuita ai

sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 di inibizione e ammenda € 2.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi 4 di inibizione e ammenda € 600,00”); - (“pena base per il Farruggio inibizione per mesi 6 e ammenda € 3.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 di inibizione e ammenda € 2.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi 2 di inibizione e ammenda € 1.000,00”); - (“pena base per il Failli inibizione per mesi 6 e ammenda € 3.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 di inibizione e ammenda € 2.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi 2 di inibizione e ammenda € 1.000,00”); - (“pena base per l’Alunni inibizione per mesi 6 e ammenda € 1.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 di inibizione e ammenda € 600,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS a mesi 2 di inibizione e ammenda € 300,00”); - (“pena base per la Soc. ASC Figline Srl pena base ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 3.500,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 1.600,00”); - (“pena base per la Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA pena base ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad € 3.500,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 1.600,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La CDN dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: al sig. Brunero Poggesi inibizione per mesi 4 ed ammenda € 600,00 (seicento/00); al Sig. Bernardo Farruggio inibizione per mesi 2 ed ammenda € 1.000,00 (mille/00); al Sig. Andrea Failli inibizione per mesi 2 ed ammenda € 1.000,00 (mille/00); al Sig. Fabrizio Alunni inibizione per mesi 2 ed ammenda € 300,00 (trecento/00); alla Società ASC Figline Srl l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00); alla Società AC Sangiovannese 1927 SpA l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Per quanto invece attiene la Soc. Cuoiovaldarno, il sig. Tognozzi ed i sigg.ri Battini e Videtta all'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale chiedeva che venissero comminate le seguenti sanzioni: A) al sig. Tognozzi inibizione per mesi sei ed ammenda € 1.000,00; B) al sig. Battini inibizione per mesi sei ed ammenda di € 3.000,00; C) al sig. Videtta inibizione per mesi sei ed ammenda di € 3.000,00; D) alla Soc. Cuoiovaldarno RFC Srl l’ammenda di € 5.000,00. Sembra alla Commissione che le violazioni, così come contestate dalla Procura, siano sufficientemente provate. Ed invero, posto che (come si evince dalla comunicazione in atti a firma del segretario della Commissione Direttori Sportivi) il sig. Tognozzi non è inserito nell'elenco dei Direttori Sportivi, va evidenziato che Stefano Tognozzi, il cui nominativo risulta inserito alla voce “Direttore Sportivo” nella pagina web della società Cuoiopelli Cappiano ascoltato il 3.7.2009, ha dichiarato di svolgere, per conto della Società di cui sopra incarico di direttore sportivo. Per quanto attiene la Soc. Cuoiovaldarno, il sig. Tognozzi ed i legali rappresentanti Battini e Videtta è palese la violazione, da parte di chi ha svolto impropriamente funzioni di Direttore Sportivo, dell'art. 1 del CGS per inosservanza di norme federali e precisamente del Regolamento dei Direttori Sportivi. Dal canto loro i Presidenti di Società, pur avendo il preciso dovere quantomeno di verificare che il personale esercente attività nell'interesse della Società da loro diretta avesse titolo per regolarmente svolgere le attività stesse, ciò non hanno fatto, giovandosi in tal modo di Direttori sportivi non in regola. Sussiste quindi la violazione del citato art. 1 ed, in aggiunta, dell'art. 10 CGS per aver utilizzato soggetti non autorizzati, in tal modo contravvenendo a precise disposizioni federali. Equo appare applicare al facente funzioni di D.S. la sanzione di mesi sei di inibizione: ed ai Presidenti, Legali rappresentanti della Società la sanzione di mesi sei di inibizione per ciascuno. D'altra parte, pure la Società deferita, stante il dettato dell'art. 4 del CGS, non può che rispondere dell'operato sia dei propri rappresentanti legali che del soggetto tesserato. Corretto appare dunque comminare alla Società la sanzione di € 2.500,00 di ammenda. P.Q.M. La Commissione infligge per i fatti su esposti a Stefano Tognozzi, Carlo Battini e Michele Videtta la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; ed alla Società Cuoiovaldarno RFC Srl (matricola 750087) già Cuoiopelli Cappiano R. Srl la sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.

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