F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 28/01/2010 (107) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROVVEDERE NEI CONTRONTI DEI PRESIDENTI: FRANCO MAUTINO (USD Agliè), MAESTRINI NIC
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 28/01/2010
(107) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROVVEDERE NEI CONTRONTI DEI PRESIDENTI: FRANCO MAUTINO (USD Agliè), MAESTRINI NICOLA (ACD Arnuzzese), FRANCO BARGELLINI (AC Bajo Dora), PIERGIUSEPPE FERRAROTTI (USD Bianzè), ATTILIO CAMINO (ASD Bussolino Sport), OMAR ENRICO DE REGIBUS (SD Calcio Vogogna), CARLO CALZAVACCA (USD Caresanese), LUCIANO LUNASCO (US Castelnuovo Scrivia), GIANFRANCO DI CEGLIE (ASD Centallo), CLAUDIA PALETTO (AC Cressese), SERGIO DE GREGORIO (AC Edelweiss Giaveno), ELIO BUSCAGLIA (AC Fabbrica), MAURO PIRAZZI (ASD Fomarco), ENRICO DE SORDI (AS Frassineto), ELVIO ACTIS GROSSO (USG Rodallese), FABIO SCESA (ASD Juventus Domo), FIANCARLO D’UGGENTO (AS Moncalieri Calcio), WANDA SAPINO (ASD US Moretta), MASSIMO COSCIA (Pol. Dil. Novi G3), BENIAMINO TOMOLA (ASD Piedimulera), LUIGI ALEMANNO (FCD Real Lentese), FERNANDO REGINATO (ASD Real Sarre), VINCENZO FORLANO (USD Rocchetta Tanaro), GIUSEPPE LAGONA (ASD Olympic Collegno), ANTONIO BELFIORE (USD Saint Pierre), PAOLO LISSANDRO (Tarantasca Calcio), ERCOLE PENT (USD Valsusa VS Calcio), GIANNI COMIZZOLI (US Varalpombiese ASD), EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 32 del 22.10.2009).
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, con decisione pubblicata nel CU n° 32, il 22 ottobre 2009, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale, dichiarava il non luogo a provvedere nei confronti dei Presidenti delle Società deferite, il non luogo a provvedere nei confronti della società Olimpyc Collegno, dichiarava inoltre,le restanti Società deferite responsabili ex art. 4 comma 2 CGS, e per l’effetto condannava le stesse alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento), ad esclusione delle società G. Rodallese, Piedimulera, Rocchetta Tanaro, Bajo Dora e Centallo, che venivano sanzionate con l’ammenda di € 1.000,00 (mille), per essersi quest’ultime quanto meno giustificate delle difficoltà incontrate. Il deferimento di cui sopra si fondava sul fatto che i Presidenti avevano posto in essere la violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del CU 1/08 LND, come richiamate al cap. A4 lett. f), mentre le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 CGS. Avverso la decisione di primo grado, con provvedimento del 29 ottobre 2009 ricorre la Procura Federale, lamentando l’omessa dichiarazione di responsabilità dei Presidenti, la mancata dichiarazione di responsabilità diretta delle Società deferite, oltre al proscioglimento della Società Olimpyc Collegno. Alla riunione odierna la Procura Federale, comparendo, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per le parti resistenti. Il ricorso è fondato e va pienamente condiviso sotto ogni punto ed aspetto. Appare del tutto pacifica e provata per tabulas la responsabilità dei Presidenti delle Società che non hanno iscritto le squadre giovanili, ponendo così in essere la violazione prevista e punita ex art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n° 1/08 della LND, per come richiamate al capitolo A/4 lett. f), che prevede l’obbligo per le Società di 1^ Categoria di svolgere l’attività giovanile stessa iscrivendo una propria squadra ad uno dei campionati ad hoc indetti; pertanto da quanto sopra argomentato e dedotto consegue l’affermazione della responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 CGS, delle Società, per le violazioni commesse dai loro rispettivi Presidenti. Per quello che riguarda il proscioglimento della Società Olimpyc Collegno, la norma prevista e disciplinata dall’art. 20 comma 5 delle NOIF, appare chiara e del tutto calzante al caso in esame, tanto è vero che in caso di fusione, indipendentemente dal fatto che essa produca o meno la nascita di un nuovo soggetto, la Società che risulta dalla fusione stessa o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle Società originarie e, a quella che sorge dalla fusione sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle Società originarie e l’anzianità di affiliazione della Società affiliatasi per prima. Alla luce di quanto previsto dalla predetta norma deve affermarsi la responsabilità della Società Olimpic Collegno, per la quale appare congrua la sanzione dell’ammenda nella misura richiesta dal sostituto Procuratore Federale. P.Q.M. Ritenuta la responsabilità delle persone in epigrafe già indicate, alla quale consegue la responsabilità diretta delle rispettive Società, accoglie il ricorso, e, per l’effetto, infligge ai Presidenti: Franco MAUTINO (USD Agliè), Nicola MAESTRINI (ACD Arnuzzese), Franco BARGELLINI (AC Bajo Dora), Piergiuseppe FERRAROTTI (USD Bianzè), Attilio CAMINO (ASD Bussolino Sport), Omar Enrico DE REGIBUS (SD Calcio Vogogna), Carlo CALZAVACCA (USD Caresanese), Luciano LUNASCO (US Castelnuovo Scrivia), Gianfranco DI CEGLIE (ASD Centallo), Claudia PALETTO (AC Cressese), Sergio DE GREGORIO (AC Edelweiss Giaveno), Elio BUSCAGLIA (AC Fabbrica), Mauro PIAZZI (ASD Fomarco), Enrico DE SORDI (AS Frassineto), Elvio ACTIS GROSSO (USG Rodallese), Fabio SCESA (ASD Juventus Domo), Giancarlo D’UGGENTO (AS Moncalieri Calcio), Wanda SAPINO (ASD US Moretta), Massimo COSCIA (Pol. Dil. Novi G3), Beniamino TOMOLA (ASD Piedimulera), Luigi ALEMANNO (FCD Real Lentese), Fernando REGINATO (ASD Real Sarre), Vincenzo FORLANO (USD Rocchetta Tanaro), Giuseppe LAGONA (ASD Olympic Collegno), Antonio BELFIORE (USD Saint Pierre), Paolo LISSANDRO (Tarantasca Calcio), Ercole PENT (USD Valsusa VS Calcio), Gianni COMIZZOLI (US Varalpombiese ASD), l’inibizione per giorni 20 (venti), nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. ASD Olimpic Collegno (già Sanremo 72).
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