F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 28/01/2010 (132) – APPELLO DEL SIG. CLAUDIO GRADASSI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD Hermada) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEG

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 28/01/2010

(132) – APPELLO DEL SIG. CLAUDIO GRADASSI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD Hermada) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 63 del 19.11.2009).

La Procura Federale, con atto del 13 luglio 2009, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Claudio Gradassi, unitamente ad altri, contestandogli la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 in relazione all’art. 22 comma 8 C.G.S. Si era accertato che il calciatore Gradassi nel periodo dal 20 aprile 2008 al 22 febbraio 2009 aveva partecipato nella squadra del Real Terracina a 18 gare dal campionato di terza categoria pur essendo in posizione irregolare per non aver egli scontato una giornata di squalifica, che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo dapprima con provvedimento pubblicato sul C.U. 76 del 17 aprile 2008 e successivamente con altro provvedimento pubblicato sul C.U. n. 27 del 12 febbraio 2009. La prima squalifica aveva comportato la irregolare partecipazione del calciatore a 17 gare di quelle contestate; la seconda squalifica aveva comportato la irregolare partecipazione del calciatore alla 18ma gara contestata. La Commissione Territoriale, con decisione del 19 novembre 2009, accoglieva il deferimento del calciatore e per l’effetto lo squalificava per mesi 3, recependo sul punto la richiesta sanzionatoria dell’Organo requirente. Avverso tale provvedimento propone rituale ricorso il calciatore Claudio Gradassi, il quale censura l’impugnata decisione limitatamente alla sanzione inflitta, ritenuta incongrua ed eccessiva, con conseguente riduzione della stessa nella misura minima prevista, che, secondo l’assunto del ricorrente, sarebbe stata applicata in casi analoghi. All’udienza odierna è comparso la sola Procura Federale, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Il ricorso è infondato. Evidenziato infatti che il calciatore partecipò a 17 gare di campionato senza avere scontato la squalifica che gli era stata inflitta il 17 aprile 2008 e ad una ulteriore gara, la 18 ma, senza avere scontato la squalifica che gli era stata inflitta il 12 febbraio 2009, non può revocarsi in dubbio che il ricorso non ha introdotto elementi tali da indurre questa Commissione al riesame della sanzione comminata, atteso che la buona fede eccepita dal ricorrente ed il fatto che egli partecipi ad attività dilettantistica non costituiscono giusti motivi di ricorso. La decisione di primo grado deve essere pertanto confermata P.Q.M respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

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