F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it 3) RICORSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 12 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 19 Gennaio 2010 www.figc.it
3) RICORSO DELL’A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE FUMAGALLI FEDERICA SEGUITO GARA MILAN/ASD MOZZANICA DELL’1.11.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 24 del 4.11.2009)
Con preannuncio di reclamo del 5.11.2009 l’A.S.D. Mozzanica impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con la quale si infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Fumagalli Federica. In data 6.11.2009 l’A.S.D. Mozzanica formalizzava la richiesta di riforma della suddetta decisione chiedendo la riduzione della squalifica, deducendo che la Fumagalli aveva solo tentato di colpire con un calcio l’avversaria senza effettivamente raggiungerla in quanto si era fermata. Il ricorso può essere parzialmente accolto. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale si deduce che la calciatrice, dopo aver commesso fallo, tentava di colpire l’avversaria che si trovava a terra, senza poi colpirla realmente. Questa circostanza, pur non eliminando il carattere antigiuridico della condotta, ne attenua la portata e giustifica, pertanto, la riduzione della sanzione a 2 giornate di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mozzanica di Settala (Milano) riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Fumagalli Federica.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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